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CHIARIMENTI ED INTERPRETAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA

E' stata verificata la presenza di alcune norme di gara non chiare o comunque contraddittorie.
Si è ritenuto quindi, a tutela della massima apertura e trasparenza, di dare una interpretazione univoca delle stesse.
In particolare si precisa quanto segue:

PUNTO 1
Il Disciplinare, pag. 24, punto 10.3, C1 riporta che:
"il concorrente dovrà racchiudere: dichiarazione delle propria offerta-tempo di consegna e approvvigionamento materiale ... deve riportare l'indicazione del tempo offerto relativo all'approvvigionamento del materiale in cantiere, rispetto a 60 giorni massimi ... La dichiarazione suddetta, a pena di esclusione, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione vincolante del fornitore ... prescelto dall'impresa e attestante le tempistiche e le modalità di consegna, i certificati prodotti in conformità con quanto stabilito nel paragrafo 11.", precisando poi che "il termine massimo contrattuale previsto, a base di gara, per la consegna del materiale in cantiere è stabilito in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto".

Sempre nel Disciplinare, pag. 29, punto 12, sub criterio 3.1:
"Dovrà essere allegata la dichiarazione del fornitore indicante i tempi di consegna garantiti in giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine. In ogni caso il tempo offerto di consegna non decorre dalla data di ricevimento dell'ordine bensì dalla data di stipula del contratto di aggiudicazione con la stazione appaltante. Il termine massimo contrattuale previsto, a base di gara, per la consegna del materiale in cantiere è stabilito in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto. Tale tempistica sarà aggiornata tenendo conto delle tempistiche di cui all'offerta presentata in sede di gara."

Poi però il Disciplinare, pag. 33, punto 17 "Consegna, modalità e termini dei lavori" norma quanto segue:
"La consegna a piè d'opera dei materiali dovrà essere effettuata entro i giorni offerti in gara dall'impresa aggiudicataria e comunque in tempo utile al fine di avviare i lavori entro il giorno 01.03.24".

Pare evidente che le norme siano in contrasto e che il termine del 01.03.2024 non possa essere perentorio in quanto legato alla stipula del contratto. Pertanto l'indicazione del punto 17 a pagina 33 del Disciplinare deve ritenersi indicativa e non perentoria, ma soggetta ai tempi legati alla stipula del contratto d'appalto o dell'eventuale consegna sotto riserva di Legge.

PUNTO 2
Il Disciplinare, pag. 8, punto 4.8 “Durata del contratto, penali, premio accelerazione” recita:
"Il termine massimo contrattuale previsto, a base di gara, per l'esecuzione dell'opera è stabilito in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. Tale tempistica sarà aggiornata tenendo conto delle tempistiche di cui all'offerta presentata in fase di gara. ... Altresì, qualora l'ultimazione dei lavori di posa in opera di progetto e delle eventuali migliorie proposte avvengano in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente ...”

Il Disciplinare, pag. 25, punto 10.3, C2 poi riporta:
" - l'indicazione del tempo deve tenere conto delle tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni relative alle eventuali migliorie offerte dall'operatore economico in sede di offerta. La Dichiarazione suddetta, a pena di esclusione, dovrà essere accompagnata da una relazione e da un cronoprogramma di esecuzione dell'opera ... Tale cronoprogramma è inteso come adeguamento e confronto del cronoprogramma del progetto esecutivo in appalto che, in base al tempo offerto, indichi come l'impresa intenda ottenere una riduzione dei tempi, rispetto a quelli previsti in progetto esecutivo e che contempli anche l'attuazione di tutte le migliorie offerte in sede di gara e che costituiscono gli elementi e sub elementi di valutazione dell'elemento offerta tecnica migliorativa.
In riferimento alle eventuali migliorie che l'operatore economico intenderà offrire in sede di gara, si precisa che l'iter autorizzativo delle stesse è a totale carico dell'appaltatore economico e le tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni è compreso nella tempistica complessiva offerta in sede di gara. A tal fine la documentazione a corredo della propria offerta tempo dovrà indicare l'iter temporale necessario per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni propedeutiche all'attuazione delle migliorie e la sua inclusione nel tempo complessivo offerto per l'esecuzione delle forniture in opera in appalto."
Il Disciplinare, pag. 27, punto 12, sub criterio 1.2 poi norma:
"A riguardo si dovrà presentare un cronoprogramma di eventuali interventi proposti tali per cui gli stessi risultino indipendenti e non interferenti con quello principale posto a base di gara. In ragione di ciò tali interventi integrativi non saranno sottoposti al vincolo temporale di cui ai punti C.1 e C.2 del paragrafo 10.3 del presente disciplinare. Dovranno comunque essere presentati i dettagli tecnici e temporali da sottoporre al giudizio della Commissione all'uopo designata."
Disciplinare, pag. 29, punto 12, sub criterio 3.2:
"il punteggio sarà attribuito valutando le contrazioni dei tempi contrattuali relativi alla mera realizzazione dell'opera in progetto secondo le modalità di calcolo stabilite al punto 4.14 del presente disciplinare".
Per maggiori dettagli vedasi il punto C.2 del paragrafo 10.3 del presente disciplinare.

In questo caso, se prima il tempo per le migliorie pare legato a quello proposto per le opere in progetto, dopo il disciplinare dà un'indicazione esattamente opposta.
Stante l’urgenza per l’esecuzione delle opere, si precisa che tutti i lavori -sia quelli in progetto che le migliorie proposte- dovranno essere realizzati nei tempi proposti (60 giorni al netto della riduzione proposta). Dovrà quindi essere proposto un unico cronoprogramma che comprenda i lavori principali e le migliorie proposte, comprese eventuali tempistiche per autorizzazioni e nulla osta.

2024.01.17-interpretazione-disciplinare.pdf
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17/01/2024 11:49
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