Aggiudicazione definitiva
Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna
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Gara #488
“REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO LA DISCARICA PER RSU- LOC. COLDIANU”Informazioni appalto
27/01/2026
Aperta
Lavori
€ 1.170.677,18
Bellu Giuseppe
Categorie merceologiche
452221 - Lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti
Lotti
Aggiudicazione definitiva
1
BA1B2B1C84
D52F22001090002
Qualità prezzo
“REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO LA DISCARICA PER RSU- LOC. COLDIANU”
I lavori riguardano la costruzione di una piattaforma di Recupero Rifiuti Ingombranti da realizzarsi all’interno dell’area dell’impianto di discarica di Coldianu, quale attività tecnicamente connessa allo smaltimento dei rifiuti.
€ 1.136.547,18
€ 99.294,85
€ 34.130,00
€ 1.157.607,80
122 Del 24/04/2026
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 02603960408 | TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL |
Commissione valutatrice
DSTA N. 74
10/03/2026
|
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213.37 kB | |
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632.19 kB | |
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203.28 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| PIZZADILI | ANDREA | COMPONENTE |
| NUGHES | GIORGIA | PRESIDENTE |
| BELLU | GIUSEPPE | COMPONENTE |
Scadenze
22/02/2026 13:00
24/02/2026 13:00
28/02/2026 12:00
05/03/2026 15:30
Allegati
|
01-modello-a-domanda-di-ammissione-e-dichiarazione-a-corredo-dellofferta.pdf SHA-256: cfdc161da53577a363674f6dfab8fc99b808f8a291261bc3ccca9d4650504a7d 26/01/2026 17:04 |
151.69 kB | |
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02-modello-a-bis-dichiarazione-di-impegno-operatore-ausiliario.pdf SHA-256: 171b972ed41297e172372bd87353d4aecdb1b77843e6f03660cca7c9fe523c80 26/01/2026 17:04 |
130.57 kB | |
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03-modello-b-dichiarazione-sostitutiva-del-certificato-della-cciaa.pdf SHA-256: 384c1a68456b740539d9b8d555be58984fcfecbdd570509b079b5e3d8230a0d4 26/01/2026 17:04 |
126.14 kB | |
|
04-modello-c-patto-di-integrit.pdf SHA-256: 7e650ef597b4d3936bdac92a928a43238bdb4ef5067d2993d1e2e17fb0cf52ff 26/01/2026 17:04 |
198.22 kB | |
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80.84 kB | |
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101.12 kB | |
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138.25 kB | |
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174.24 kB | |
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disciplinare-piattaforma-ingombranti-.pdf SHA-256: 350a8028ec822feccdc97cadd877516d8646a0e9b1b1c907b65a92dbbe6c939e 26/01/2026 17:04 |
799.82 kB | |
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2026.03.10-dsta-n.-074-piattaforma-ingombranti-zir-nomina-commissione-giucatrice-signed-signed.pdf SHA-256: 9201cd7473f603be836d19798bb971e2a821c6b60efc24be3fe5bc8394b27432 18/03/2026 13:22 |
280.03 kB | |
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632.19 kB | |
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cv-giorgia-nughes.pdf SHA-256: 6be45e8cad09f7e5e1fa106cfe50c20098d1dd1a8b5871c5b2499f27269ef0d7 18/03/2026 13:22 |
418.00 kB | |
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cv-giuseppe-bellu.pdf SHA-256: 9a633e563e74046f67b48d26818ecf208f8a9636604100dedaf953fc6b7ca29a 18/03/2026 13:22 |
203.28 kB | |
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Graduatoria aggiudicazione provvisoria.pdf SHA-256: 4e289b40216d607068e8fd3467330d52d442944187c2378f718d289d981ee32b 24/03/2026 16:03 |
25.13 kB | |
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: d704bbf061ac66ffb59591bb928779a9414a868f624ad27b72104ed4da63d3db 19/05/2026 10:12 |
15.25 kB |
Chiarimenti
11/02/2026 17:20
Quesito #1
Buonasera, si chiede conferma che un operatore economico SINGOLO possa partecipare alla presente procedura essendo in possesso di Attestazione SOA categoria OG1 classifica III in quanto la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Per completezza di informazioni l'operatore economico NON è in possesso di attestazione nella categoria OS13.
18/02/2026 19:49
Risposta
Si conferma che un operatore economico singolo può partecipare alla procedura con Attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 classifica III. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, la classifica III (incrementata del quinto) copre l’importo totale dei lavori. Come previsto al punto 4.5 del Disciplinare, i requisiti per la categoria scorporabile OS13 non posseduti devono essere coperti dalla categoria prevalente. Tuttavia, essendo la categoria OS13 a qualificazione obbligatoria, l’operatore privo della specifica attestazione dovrà obbligatoriamente ricorrere al subappalto (c.d. qualificante) verso impresa qualificata, indicando tale intenzione in sede di offerta.
16/02/2026 11:19
Quesito #2
Buongiorno,
intendiamo partecipare alla gara in oggetto con un'A.T.I.. Può effettuare il sopralluogo l'impresa mandante?
Se la risposta è affermativa, occorre specificare nella richiesta di sopralluogo che essa è fatta da mandante dell'ATI costituenda "i nomi delle due imprese" ?
Grazie e porgiamo cordiali saluti
intendiamo partecipare alla gara in oggetto con un'A.T.I.. Può effettuare il sopralluogo l'impresa mandante?
Se la risposta è affermativa, occorre specificare nella richiesta di sopralluogo che essa è fatta da mandante dell'ATI costituenda "i nomi delle due imprese" ?
Grazie e porgiamo cordiali saluti
16/02/2026 11:32
Risposta
In riferimento al quesito formulato, si chiarisce quanto segue.
In caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ATI costituenda), il sopralluogo può essere effettuato:
dalla futura mandataria;da una delle future mandanti;da un soggetto delegato da una delle imprese raggruppande.
Il sopralluogo effettuato da uno dei componenti del costituendo raggruppamento è valido per l’intera ATI, purché in sede di richiesta venga espressamente indicato che la partecipazione avverrà in forma di raggruppamento, specificando le imprese interessate.
Si precisa inoltre che non è richiesta procura notarile nei seguenti casi:
quando il sopralluogo è effettuato dal legale rappresentante dell’impresa;quando è effettuato da un dipendente o collaboratore dell’impresa munito di delega scritta sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di identità;quando è effettuato da un soggetto delegato da una delle imprese raggruppande.
È invece necessaria procura notarile esclusivamente nel caso in cui:
il sopralluogo sia effettuato da un soggetto che dichiari di agire in nome e per conto dell’impresa quale procuratore generale o speciale con poteri di rappresentanza esterna risultanti da atto notarile;oppure quando la rappresentanza dell’impresa non risulti dal certificato camerale e il soggetto non sia legale rappresentante.
In assenza di poteri di rappresentanza formalizzati, è sufficiente delega semplice.
Restano ferme le ulteriori disposizioni del Disciplinare di gara.
In caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ATI costituenda), il sopralluogo può essere effettuato:
dalla futura mandataria;da una delle future mandanti;da un soggetto delegato da una delle imprese raggruppande.
Il sopralluogo effettuato da uno dei componenti del costituendo raggruppamento è valido per l’intera ATI, purché in sede di richiesta venga espressamente indicato che la partecipazione avverrà in forma di raggruppamento, specificando le imprese interessate.
Si precisa inoltre che non è richiesta procura notarile nei seguenti casi:
quando il sopralluogo è effettuato dal legale rappresentante dell’impresa;quando è effettuato da un dipendente o collaboratore dell’impresa munito di delega scritta sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di identità;quando è effettuato da un soggetto delegato da una delle imprese raggruppande.
È invece necessaria procura notarile esclusivamente nel caso in cui:
il sopralluogo sia effettuato da un soggetto che dichiari di agire in nome e per conto dell’impresa quale procuratore generale o speciale con poteri di rappresentanza esterna risultanti da atto notarile;oppure quando la rappresentanza dell’impresa non risulti dal certificato camerale e il soggetto non sia legale rappresentante.
In assenza di poteri di rappresentanza formalizzati, è sufficiente delega semplice.
Restano ferme le ulteriori disposizioni del Disciplinare di gara.
16/02/2026 17:04
Quesito #3
Buongiorno, con la presente per chiedere dei chiarimenti in merito alle lavorazioni oggetto dell’appalto.
Dalla lettura della documentazione fornita, nello specifico del cronoprogramma, sono emerse due perplessità relativamente alla realizzazione del capannone prefabbricato di progetto:
- La costruzione della struttura deve iniziare dieci giorni dopo il getto delle fondazioni. Questo potrebbe non garantire la corretta maturazione del calcestruzzo
- La realizzazione dei sottoservizi e degli impianti, avviene in contemporanea con la realizzazione del capannone e termina prima del completamento della struttura stessa. La perplessità in questo caso è che, per il completamento degli impianti, sia necessario che la struttura sia completata anch’essa, avendo poi la sola fase di collegamento in un secondo momento.
In attesa di vostro cortese riscontro, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti
Dalla lettura della documentazione fornita, nello specifico del cronoprogramma, sono emerse due perplessità relativamente alla realizzazione del capannone prefabbricato di progetto:
- La costruzione della struttura deve iniziare dieci giorni dopo il getto delle fondazioni. Questo potrebbe non garantire la corretta maturazione del calcestruzzo
- La realizzazione dei sottoservizi e degli impianti, avviene in contemporanea con la realizzazione del capannone e termina prima del completamento della struttura stessa. La perplessità in questo caso è che, per il completamento degli impianti, sia necessario che la struttura sia completata anch’essa, avendo poi la sola fase di collegamento in un secondo momento.
In attesa di vostro cortese riscontro, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti
18/02/2026 19:50
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si rappresenta quanto segue.
1. Tempistiche avvio montaggio struttura prefabbricata
Il cronoprogramma allegato alla documentazione di gara ha valore indicativo e programmatorio, finalizzato alla rappresentazione della sequenza logica delle lavorazioni e al rispetto del termine complessivo contrattuale.
L’indicazione dell’avvio del montaggio della struttura prefabbricata a dieci giorni dal getto delle fondazioni deve intendersi subordinata:
al raggiungimento delle resistenze minime previste dal progetto strutturale e dalla normativa tecnica vigente;all’esito positivo dei controlli sui materiali;alle prescrizioni del Direttore dei Lavori.
Resta fermo che l’Appaltatore dovrà operare nel pieno rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018, nonché della normativa UNI applicabile e delle prescrizioni progettuali.
Qualora, in fase esecutiva, si renda necessario adeguare la tempistica per garantire la corretta maturazione del calcestruzzo e le condizioni di sicurezza strutturale, l’Appaltatore dovrà proporre un aggiornamento del cronoprogramma esecutivo, senza che ciò comporti automaticamente proroghe del termine contrattuale, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato.
2. Sovrapposizione lavorazioni struttura / impianti e sottoservizi
La sovrapposizione temporale tra:
realizzazione della struttura prefabbricata;esecuzione dei sottoservizi e degli impianti,
è stata prevista in un’ottica di ottimizzazione dei tempi complessivi.
Tuttavia le lavorazioni impiantistiche potranno essere sviluppate per fasi funzionali (predisposizioni, canalizzazioni, linee interrate, staffaggi, ecc.) e le operazioni di posa definitiva e messa in esercizio resteranno comunque subordinate al completamento delle opere strutturali e di chiusura edilizia, secondo la normale sequenza tecnico-costruttiva. Anche in questo caso, il cronoprogramma esecutivo di dettaglio sarà redatto dall’Appaltatore e validato dalla Direzione Lavori, nel rispetto delle interferenze di cantiere e delle prescrizioni di sicurezza.
Si ribadisce infine che il termine contrattuale è quello indicato negli atti di gara e l’organizzazione operativa di dettaglio rientra nella responsabilità dell’Appaltatore. Ogni lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto della normativa tecnica, delle prescrizioni progettuali e delle indicazioni della Direzione Lavori.
La presente risposta costituisce chiarimento ufficiale ai sensi del Disciplinare di gara e integra la documentazione di gara.
1. Tempistiche avvio montaggio struttura prefabbricata
Il cronoprogramma allegato alla documentazione di gara ha valore indicativo e programmatorio, finalizzato alla rappresentazione della sequenza logica delle lavorazioni e al rispetto del termine complessivo contrattuale.
L’indicazione dell’avvio del montaggio della struttura prefabbricata a dieci giorni dal getto delle fondazioni deve intendersi subordinata:
al raggiungimento delle resistenze minime previste dal progetto strutturale e dalla normativa tecnica vigente;all’esito positivo dei controlli sui materiali;alle prescrizioni del Direttore dei Lavori.
Resta fermo che l’Appaltatore dovrà operare nel pieno rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018, nonché della normativa UNI applicabile e delle prescrizioni progettuali.
Qualora, in fase esecutiva, si renda necessario adeguare la tempistica per garantire la corretta maturazione del calcestruzzo e le condizioni di sicurezza strutturale, l’Appaltatore dovrà proporre un aggiornamento del cronoprogramma esecutivo, senza che ciò comporti automaticamente proroghe del termine contrattuale, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato.
2. Sovrapposizione lavorazioni struttura / impianti e sottoservizi
La sovrapposizione temporale tra:
realizzazione della struttura prefabbricata;esecuzione dei sottoservizi e degli impianti,
è stata prevista in un’ottica di ottimizzazione dei tempi complessivi.
Tuttavia le lavorazioni impiantistiche potranno essere sviluppate per fasi funzionali (predisposizioni, canalizzazioni, linee interrate, staffaggi, ecc.) e le operazioni di posa definitiva e messa in esercizio resteranno comunque subordinate al completamento delle opere strutturali e di chiusura edilizia, secondo la normale sequenza tecnico-costruttiva. Anche in questo caso, il cronoprogramma esecutivo di dettaglio sarà redatto dall’Appaltatore e validato dalla Direzione Lavori, nel rispetto delle interferenze di cantiere e delle prescrizioni di sicurezza.
Si ribadisce infine che il termine contrattuale è quello indicato negli atti di gara e l’organizzazione operativa di dettaglio rientra nella responsabilità dell’Appaltatore. Ogni lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto della normativa tecnica, delle prescrizioni progettuali e delle indicazioni della Direzione Lavori.
La presente risposta costituisce chiarimento ufficiale ai sensi del Disciplinare di gara e integra la documentazione di gara.
20/02/2026 11:23
Quesito #4
Buongiorno,
vorremmo sapere se è possibile partecipare in avvalimento per la CAT. OS13,
nel disciplinare non troviamo nessuna indicazione che si possa o no partecipare in avvalimento,
in attesa di un vs riscontro
si porgono
Distinti saluti
vorremmo sapere se è possibile partecipare in avvalimento per la CAT. OS13,
nel disciplinare non troviamo nessuna indicazione che si possa o no partecipare in avvalimento,
in attesa di un vs riscontro
si porgono
Distinti saluti
23/02/2026 10:55
Risposta
Con riferimento alla richiesta pervenuta, si rappresenta quanto segue.
La categoria OS13 costituisce categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria ai sensi dell’Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023. Il Disciplinare di gara, al paragrafo 7, ammette l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, senza prevedere esclusioni con riferimento a specifiche categorie.
Pertanto, è ammessa la partecipazione mediante avvalimento anche con riferimento alla categoria OS13, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 104 del Codice e delle prescrizioni contenute nel Disciplinare.
Resta fermo che:
l’impresa ausiliaria dovrà essere in possesso di idonea attestazione SOA nella categoria OS13 per classifica adeguata;il contratto di avvalimento dovrà contenere la specificazione puntuale dei requisiti e delle risorse messe a disposizione, a pena di nullità;concorrente e ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante.
Il subappalto resta disciplinato dal paragrafo 8 del Disciplinare e dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
La categoria OS13 costituisce categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria ai sensi dell’Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023. Il Disciplinare di gara, al paragrafo 7, ammette l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, senza prevedere esclusioni con riferimento a specifiche categorie.
Pertanto, è ammessa la partecipazione mediante avvalimento anche con riferimento alla categoria OS13, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 104 del Codice e delle prescrizioni contenute nel Disciplinare.
Resta fermo che:
l’impresa ausiliaria dovrà essere in possesso di idonea attestazione SOA nella categoria OS13 per classifica adeguata;il contratto di avvalimento dovrà contenere la specificazione puntuale dei requisiti e delle risorse messe a disposizione, a pena di nullità;concorrente e ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante.
Il subappalto resta disciplinato dal paragrafo 8 del Disciplinare e dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
20/02/2026 11:46
Quesito #5
Buongiorno, si richiede la corretta interpretazione del Sub criterio 1.1 dell'OFFERTA TECNICA.
A pagina 12 del Disciplinare di gara viene specificato che "Il concorrente dovrà indicare i lavori similari realizzati negli ultimi 3 anni (2023-2024-2025). Per lavori
similari si intendono lavori assimilabili alle categorie in appalto. La commissione valuterà un massimo di 4 lavori eseguiti o IN CORSO DI REALIZZAZIONE nel triennio indicato" mentre a pagina 25 sempre del Disciplinare di gara viene specificato che "Sono valutabili esclusivamente gli interventi condotti a buon fine, dimostrabili attraverso certificazione di regolare esecuzione o atti equipollenti previsti dalla norma vigente".
Si richiede dunque se i lavori similari eseguiti utili all'ottenimento del punteggio previsto nei documenti di gara sub criterio 1.1 siano solo quelli terminati negli ultimi 3 anni oppure anche quelli in corso di realizzazione, ovviamente non supportati da certificazione di regolare esecuzione o atti equipollenti.
Cordiali saluti
A pagina 12 del Disciplinare di gara viene specificato che "Il concorrente dovrà indicare i lavori similari realizzati negli ultimi 3 anni (2023-2024-2025). Per lavori
similari si intendono lavori assimilabili alle categorie in appalto. La commissione valuterà un massimo di 4 lavori eseguiti o IN CORSO DI REALIZZAZIONE nel triennio indicato" mentre a pagina 25 sempre del Disciplinare di gara viene specificato che "Sono valutabili esclusivamente gli interventi condotti a buon fine, dimostrabili attraverso certificazione di regolare esecuzione o atti equipollenti previsti dalla norma vigente".
Si richiede dunque se i lavori similari eseguiti utili all'ottenimento del punteggio previsto nei documenti di gara sub criterio 1.1 siano solo quelli terminati negli ultimi 3 anni oppure anche quelli in corso di realizzazione, ovviamente non supportati da certificazione di regolare esecuzione o atti equipollenti.
Cordiali saluti
23/02/2026 10:55
Risposta
Con riferimento al quesito pervenuto, si rappresenta quanto segue.
Il Disciplinare, al paragrafo relativo al sub-criterio 1.1, deve essere interpretato in modo sistematico e coordinato.
A pagina 25 è espressamente previsto che “Sono valutabili esclusivamente gli interventi condotti a buon fine, dimostrabili attraverso certificazione di regolare esecuzione o atti equipollenti previsti dalla norma vigente”. Tale previsione implica necessariamente che siano oggetto di valutazione esclusivamente lavori ultimati nel triennio di riferimento (2023–2024–2025), in quanto solo per tali interventi è possibile produrre la documentazione attestante la regolare esecuzione.
Pertanto sono valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio esclusivamente lavori similari ultimati nel triennio indicato e condotti a buon fine, non lo sono invece quelli ancora in corso di esecuzione, in quanto non supportati da certificazione di regolare esecuzione o atti equipollenti.
La Commissione procederà alla valutazione nel rispetto di tali criteri.
Il Disciplinare, al paragrafo relativo al sub-criterio 1.1, deve essere interpretato in modo sistematico e coordinato.
A pagina 25 è espressamente previsto che “Sono valutabili esclusivamente gli interventi condotti a buon fine, dimostrabili attraverso certificazione di regolare esecuzione o atti equipollenti previsti dalla norma vigente”. Tale previsione implica necessariamente che siano oggetto di valutazione esclusivamente lavori ultimati nel triennio di riferimento (2023–2024–2025), in quanto solo per tali interventi è possibile produrre la documentazione attestante la regolare esecuzione.
Pertanto sono valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio esclusivamente lavori similari ultimati nel triennio indicato e condotti a buon fine, non lo sono invece quelli ancora in corso di esecuzione, in quanto non supportati da certificazione di regolare esecuzione o atti equipollenti.
La Commissione procederà alla valutazione nel rispetto di tali criteri.