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Gara #503

SALVAGUARDIA IDRAULICA BASSA VALLE RIO COGHINAS - 2° LOTTO
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Informazioni appalto

23/02/2026
Aperta
Lavori
€ 4.916.030,77
Bellu Giuseppe
Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

Categorie merceologiche

4524351 - Lavori di costruzione di argini e terrapieni

Lotti

1
BA860FEF09
B91E15000090002
Qualità prezzo
SALVAGUARDIA IDRAULICA BASSA VALLE RIO COGHINAS - 2° LOTTO
Le opere da eseguire nell’ambito dei lavori di salvaguardia idraulica della Basse Valle del Coghinas sono sostanzialmente relative agli interventi di rialzo e ringrosso dell’argine esistente con le connesse opere complementari di sistemazione stradale e a verde. Le opere di difesa e sistemazione idraulica interessano il tratto di argine esistente posto in sinistra idraulica del Fiume Coghinas in fregio alla S.P.33 nel tratto che inizia all’altezza dell’incrocio della S.P.33 con la Via delle Vigne, località Lu Lamaiu, e termina in corrispondenza del Monte di Campu, estendendosi per una lunghezza complessiva di circa mt. 3.350,00. In particolare, l’intervento di rialzo e ringrosso arginale verrà realizzato con la formazione di paramento lato fiume sino alla sezione 47 e lato campagna fino alla sezione 54.
€ 4.853.414,57
€ 1.098.800,12
€ 62.616,20

Scadenze

17/03/2026 12:00
13/03/2026 12:00
25/03/2026 12:00
30/03/2026 15:30

Allegati

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21/02/2026 18:36
174.59 kB
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21/02/2026 18:36
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23/02/2026 11:47
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23/02/2026 11:49
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02/03/2026 10:54
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05/03/2026 12:24
191.28 MB
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12/03/2026 15:40
280.03 kB
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12/03/2026 15:42
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12/03/2026 15:42
418.00 kB
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12/03/2026 15:42
203.28 kB

Chiarimenti

25/02/2026 14:06
Quesito #1
Buongiorno
si segnala che il link relativo agli elaborati progetuali risulta essere privo di allegati


26/02/2026 09:21
Risposta
Il collegamento è stato ripristinato.

26/02/2026 08:54
Quesito #2
Buongiorno, segnaliamo che seguendo indicazione del disciplinare, nel link indicato la cartella risulta vuota. Chiediamo gentile verifica affinche possano essere disponibili elaborati progetto. Ringraziamo anticipatamente e nel contempo porgiamo Distinti saluti


26/02/2026 09:21
Risposta
Il collegamento è stato ripristinato.


26/02/2026 10:12
Quesito #3
Buongiorno, dove è possibile reperire la documentazione di progetto? e se è possibile avere il link di riferimento.
Distinti Saluti


26/02/2026 12:42
Risposta
La documetazione progettuale è stata resa disponibile al link indicato nel disciplinare di gara, che si riporta in calce

https://tinyurl.com/3a6n98wu

02/03/2026 17:19
Quesito #4
Chiediamo se basta una delega semplice firmata dal legale rappresentante per effettuare il sopralluogo o è obbligatoria la procura notarile.


03/03/2026 11:08
Risposta
In riferimento al quesito pervenuto, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi di quanto previsto al paragrafo 17 del Disciplinare di gara

Disciplinare_Lotto 2, il sopralluogo può essere effettuato:

dal legale rappresentante;dal direttore tecnico;da personale dipendente, munito di procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante;da un soggetto terzo non dipendente, purché munito di procura conferita per atto pubblico notarile.

Pertanto:

nel caso in cui il sopralluogo sia effettuato da un dipendente dell’operatore economico, è sufficiente una procura speciale sottoscritta dal legale rappresentante (non è richiesta la forma notarile);qualora invece il sopralluogo sia effettuato da un soggetto terzo estraneo all’organizzazione aziendale, è necessaria la procura conferita per atto pubblico notarile.

Non è quindi sufficiente una semplice delega generica nei casi in cui il disciplinare richiede espressamente il conferimento di procura.

04/03/2026 11:46
Quesito #5
Buongiorno, segnaliamo che seguendo indicazione del disciplinare, nel link indicato la cartella risulta ancora vuota. Chiediamo gentile verifica affinche possano essere disponibili elaborati progetto. Ringraziamo anticipatamente e nel contempo porgiamo Distinti salut


05/03/2026 12:27
Risposta
Si conferma che il collegamento è stato ripristinato. Per ovviare ai problemi manifestati più volte in merito dagli operatori economici, il progetto è stato reso disponibile tra gli allegati nell'area pubblica della piattaforma telematica

05/03/2026 09:15
Quesito #6
Buongiorno,
visto il PUNTO 4.13 del disciplinare di gara, con l'indicazione dei SUB CRITERI oggetto di valutazione,
in merito al Sub criterio 1.1 e al Sub criterio 2.2 per quanto concerne i lavori similari, visto e considerato che l'appalto principalmente prevede la formazione di rilevato arginale con materiale sabbioso limoso o sabbioso argilloso... ( NP.01 dell'ELENCO PREZZI );
Si richiede se per lavoro similare possa essere considerta la stessa lavorazione realizzata in ambiti di rilevati stradali e realizzazione di argininature in lavori di realizzazione di discariche.
Cordiali Saluti


05/03/2026 12:29
Risposta
In riferimento al quesito formulato si precisa quanto segue.

Il disciplinare di gara, al punto 4.13 e nella descrizione del sub-criterio 1.1, stabilisce che per lavori similari si intendono, a titolo esemplificativo, interventi di difesa dei centri urbani e regimazione fluviale, demandando comunque alla Commissione giudicatrice la valutazione della affinità degli interventi presentati rispetto alle opere oggetto dell’appalto.

L’intervento posto a base di gara riguarda principalmente opere di sistemazione idraulica e difesa del territorio mediante rialzo e ringrosso arginale realizzato con formazione di rilevati in materiale terroso, ricadenti nella categoria OG8 – opere fluviali, di difesa e sistemazione idraulica.

Pertanto, possono essere considerati lavori similari anche interventi che, pur realizzati in ambiti diversi da quello strettamente fluviale, presentino analoghe caratteristiche tecniche e costruttive, quali ad esempio:

realizzazione di rilevati in terra;opere di contenimento o arginatura;interventi di modellazione e stabilizzazione di rilevati;opere di difesa o protezione del suolo realizzate mediante formazione di argini o rilevati.

A titolo esemplificativo, possono rientrare tra i lavori similari anche interventi relativi alla realizzazione di rilevati stradali o di arginature in opere di discarica, qualora le lavorazioni eseguite risultino tecnicamente comparabili con quelle previste nell’appalto.

Resta fermo che la valutazione della effettiva similarità e della rilevanza dei lavori indicati ai fini dell’attribuzione del punteggio è rimessa alla Commissione giudicatrice, sulla base della documentazione prodotta dal concorrente e della descrizione delle opere realizzate.

Cordiali saluti

12/03/2026 14:56
Quesito #7
Si chiede conferma che il limite di 3200 caratteri per facciata indicato a pag. 22 del disciplinare di gara sia da intendersi “spazi esclusi”.
Si ringrazia per la collaborazione cordiali saluti.


13/03/2026 09:08
Risposta
In riferimento al quesito pervenuto, si chiarisce che il limite di 3.200 caratteri per facciata/pagina previsto dal disciplinare di gara deve intendersi comprensivo degli spazi, non essendo prevista nella lex specialis alcuna diversa specificazione.

Restano fermi gli ulteriori limiti e le modalità di redazione dell’offerta tecnica stabiliti dal disciplinare di gara.

Il presente chiarimento ha natura meramente interpretativa e non modifica la lex specialis.

12/03/2026 15:36
Quesito #8
Si chiede conferma che, ai fini della valutazione del criterio 1.1, possano essere considerati validi, per l’attribuzione del relativo punteggio, anche lavori non ancora conclusi. Si chiede inoltre conferma che, nel caso di lavori in corso di esecuzione, la relativa esperienza potrà essere comprovata mediante idonea documentazione attestante lo stato di avanzamento delle attività, quale, a titolo esemplificativo, stati di avanzamento lavori.
cordiali saluti.


13/03/2026 09:14
Risposta
In riferimento al quesito pervenuto, si chiarisce che, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al sub criterio 1.1, possono essere presi in considerazione anche lavori in corso di realizzazione, in coerenza con la previsione del disciplinare che fa espresso riferimento a lavori “eseguiti o in corso di realizzazione” e richiede l’indicazione del relativo stato di avanzamento.

Nel caso di lavori non ancora ultimati, ai fini della valutazione sarà considerato esclusivamente l’importo delle lavorazioni effettivamente eseguite e contabilizzate alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, con esclusione delle prestazioni ancora da eseguire.

La comprova delle lavorazioni eseguite potrà essere fornita mediante idonea documentazione, quale, a titolo esemplificativo, stati di avanzamento lavori (SAL), certificati di pagamento, attestazioni del direttore dei lavori, del RUP o altri atti equipollenti, purché idonei a dimostrare con chiarezza:

la natura delle opere eseguite;il relativo stato di avanzamento;gli importi maturati e contabilizzati.

Resta fermo che la Commissione procederà alla valutazione sulla base della documentazione prodotta, avuto riguardo alla effettiva esecuzione delle lavorazioni similari e alla loro pertinenza rispetto all’oggetto dell’appalto.

13/03/2026 11:36
Quesito #9
Relativamente al Sub criterio 1.1 si chiede se "l'importo di lavori similari eseguiti" all'interno del triennio 2023-2024-2025 può riguardare anche lavori/appalti iniziati prima del 2023.


14/03/2026 22:01
Risposta
In riferimento al quesito pervenuto, si chiarisce che, ai fini della valutazione del sub criterio 1.1, possono essere presi in considerazione anche lavori/appalti avviati anteriormente al 2023, purché l’operatore economico dimostri le lavorazioni similari effettivamente eseguite nel triennio 2023-2024-2025.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, infatti, rilevano le lavorazioni realizzate nel triennio indicato dal disciplinare, e non la sola data di affidamento, stipula o avvio del contratto.

Pertanto:

per i lavori ultimati, potranno essere considerate le lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento, purché adeguatamente comprovate;per i lavori in corso, sarà considerato esclusivamente l’importo delle lavorazioni effettivamente eseguite e contabilizzate nel triennio 2023-2024-2025, con esclusione sia delle lavorazioni antecedenti al 2023 sia di quelle ancora da eseguire.

La comprova potrà avvenire mediante idonea documentazione, quale, a titolo esemplificativo, certificati di regolare esecuzione, SAL, certificati di pagamento, attestazioni del direttore dei lavori, del RUP o altri atti equipollenti, purché idonei a dimostrare con chiarezza il periodo di esecuzione, la natura delle opere e i relativi importi.

Resta fermo che la Commissione procederà alla valutazione sulla base della documentazione prodotta, avuto riguardo alla effettiva esecuzione delle lavorazioni similari e alla loro pertinenza rispetto all’oggetto dell’appalto.

13/03/2026 11:42
Quesito #10
Si chiede di chiarire se i 4 lavori da presentare relativi al SUB criterio 1 possano essere presentati in 2A4 o 1A3 extra le 20 pagine della relazione prevista per l’offerta tecnica. La domanda scaturisce dal fatto che a pagina 23 (prime due righe di pagina) del disciplinare vi ? riportata questa precisazione.

Si chiede inoltre di chiarire se indice e copertina non sono conteggiati nelle 20 facciate complessive della relazione.


14/03/2026 22:03
Risposta
In riferimento al quesito pervenuto, si chiarisce che i n. 4 lavori relativi al Sub criterio 1.1 possono essere presentati mediante apposite schede e che tali schede, in coerenza con quanto previsto dal disciplinare, possono essere composte ciascuna da massimo n. 1 pagina formato A3 ovvero n. 2 pagine formato A4. Dette schede non rientrano nel limite massimo di 20 pagine A4 previsto per la relazione tecnica illustrativa, in quanto il disciplinare precisa che tale limite non comprende gli eventuali documenti grafici e le schede tecniche.

Con riferimento al secondo quesito, si chiarisce che, non essendo prevista nel disciplinare un’espressa esclusione, indice e copertina sono da ricomprendersi nel limite massimo delle 20 facciate/pagine della relazione tecnica illustrativa.

Resta fermo quanto ulteriormente previsto dal disciplinare in ordine alle modalità di redazione e sottoscrizione dell’offerta tecnica.

13/03/2026 13:13
Quesito #11
Oggetto: Richiesta chiarimento – criteri di valutazione sub-criteri 1.1 e 1.2 dell’offerta tecnica

Con riferimento al paragrafo relativo ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, in particolare ai sub-criteri 1.1 “Professionalità e adeguatezza dell’offerta – Importo di lavori similari eseguiti” e 1.2 “Professionalità e adeguatezza dell’offerta – Contestualizzazione e similarità dei progetti presentati”, si chiede di voler chiarire quanto segue.

Nel sub-criterio 1.1 viene richiesto di indicare lavori similari realizzati negli ultimi tre anni, mentre nel sub-criterio 1.2 si fa riferimento alla contestualizzazione e similarità dei progetti presentati.

Si chiede pertanto di specificare se:

per “progetti presentati” si intendano gli interventi/lavori similari già eseguiti o in corso di esecuzione dal concorrente, descritti nella relazione tecnica ai fini della dimostrazione dell’esperienza maturata;

oppure

sia richiesto che l’operatore economico abbia svolto anche attività di progettazione degli interventi indicati;

e, in caso affermativo, se sia necessario allegare elaborati progettuali relativi ai suddetti interventi.

Si chiede inoltre di confermare che la documentazione relativa ai lavori similari possa consistere in schede descrittive degli interventi eseguiti (eventualmente corredate da documentazione grafica e fotografica) senza necessità di allegare l’intero progetto esecutivo.

Si ringrazia e si resta in attesa di cortese riscontro.


14/03/2026 22:05
Risposta
Con riferimento al quesito pervenuto, si chiarisce che, ai fini dei sub-criteri 1.1 e 1.2, per “progetti presentati” devono intendersi gli interventi/lavori similari illustrati dal concorrente nelle schede predisposte ai fini del sub-criterio 1.1, e non l’eventuale attività di progettazione svolta sugli stessi.

Il sub criterio 1.2, infatti, riguarda la valutazione della contestualizzazione e della similarità dei lavori/interventi presentati rispetto all’oggetto dell’appalto, “sempre con riferimento ai lavori similari descritti nelle schede richieste per il sub-criterio 1.1”.

Ne consegue che:

non è richiesto che l’operatore economico abbia svolto anche attività di progettazione degli interventi indicati;non è necessario allegare elaborati progettuali completi relativi ai suddetti interventi;la documentazione può consistere in schede descrittive dei lavori/interventi eseguiti o in corso, corredate, ove ritenuto utile, da documentazione grafica e fotografica idonea a rappresentarne contenuti, caratteristiche, contestualizzazione e grado di affinità con l’intervento posto a base di gara.

Resta fermo quanto previsto dal disciplinare in ordine al numero massimo di interventi illustrabili, al formato delle schede e alle modalità di valutazione da parte della Commissione.

16/03/2026 11:18
Quesito #13
Si chiede conferma che per la presente procedura non sia richiesta, ne richiedibile, da parte dell’Ente la presentazione della polizza decennale postuma di cui all’Art. 117 c. 11 del D.Lgs 36/2023 in quanto l’importo posto a base di gara non raggiunge il “doppio della soglia di cui all'articolo 14” del D.Lgs 36/2023.


16/03/2026 16:01
Risposta
Si conferma che, per la presente procedura, non è richiesta né richiedibile come obbligo la presentazione della polizza indennitaria decennale postuma di cui all’art. 117, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, in quanto l’importo complessivo dell’appalto, pari a € 4.916.030,77, è inferiore al doppio della soglia di cui all’art. 14 del medesimo decreto.
Resta fermo esclusivamente quanto previsto dall’art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 in materia di polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
Precisazione ulteriore: con riferimento al sub-criterio 1.5, eventuali coperture post collaudo offerte dal concorrente hanno carattere meramente migliorativo e volontario e non costituiscono requisito obbligatorio di partecipazione né obbligo contrattuale minimo imposto dalla lex specialis, salvo quanto previsto dall’art. 117, comma 10, D.Lgs. 36/2023.

16/03/2026 11:54
Quesito #14
Oggetto: Richiesta chiarimento – Paragrafo 8 “Avvalimento”

Con riferimento al paragrafo 8 del disciplinare di gara relativo all’avvalimento, si chiede di voler chiarire quanto segue.

Nel suddetto paragrafo è indicato che l’operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, con descrizione delle relative modalità operative (impresa ausiliaria, contratto di avvalimento, DGUE dell’ausiliaria, responsabilità solidale, ecc.).

Tuttavia, nel medesimo paragrafo è altresì specificato che non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Si chiede pertanto di confermare se l’avvalimento sia ammesso per la presente procedura di gara con riferimento ai requisiti di carattere tecnico-organizzativo richiesti dal disciplinare, ed in particolare al requisito di qualificazione SOA nella categoria OG8 classifica V.

In caso affermativo, si chiede di confermare che l’avvalimento possa essere utilizzato ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023 per il soddisfacimento del suddetto requisito.

Si ringrazia e si resta in attesa di cortese riscontro.


16/03/2026 16:04
Risposta
Si conferma che, per la presente procedura, l’avvalimento è ammesso ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023 per la dimostrazione dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti dal disciplinare.

Pertanto, è ammesso anche l’avvalimento ai fini del soddisfacimento del requisito di qualificazione SOA nella categoria OG8, classifica V, fermo restando il pieno rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e dalla lex specialis di gara.

Resta invece confermato che non è consentito l’avvalimento con riferimento ai requisiti generali di partecipazione e ai requisiti di idoneità professionale.

In caso di ricorso all’avvalimento per la qualificazione SOA, il relativo contratto dovrà recare, a pena di nullità, la puntuale specificazione delle dotazioni tecniche, delle risorse umane, strumentali e organizzative messe a disposizione dall’impresa ausiliaria per l’intera durata dell’appalto, in coerenza con quanto previsto dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

16/03/2026 14:00
Quesito #15
Buongiorno,
Con riferimento al sub‑criterio 1.1 del disciplinare di gara, relativo al requisito di aver svolto lavori analoghi negli ultimi tre anni, si chiede di chiarire se tale requisito sia qualificabile come requisito di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023.
In caso affermativo, si domanda se, nell’ipotesi di avvalimento, sia possibile soddisfare il requisito mediante i certificati di esecuzione lavori (CEL) dell’impresa ausiliaria, allegando la relativa documentazione e l’impegno dell’ausiliaria a mettere a disposizione le risorse necessarie per l’esecuzione dell’appalto.
Si resta in attesa di cortese riscontro.


16/03/2026 16:07
Risposta
Con riferimento al sub-criterio 1.1, si precisa che lo stesso non costituisce requisito di capacità tecnica e professionale richiesto ai fini della partecipazione alla gara, bensì criterio premiale di valutazione dell’offerta tecnica, come espressamente desumibile dal paragrafo 4.13 del disciplinare.

Pertanto, il sub-criterio in questione non è qualificabile come requisito speciale ex art. 104 del D.Lgs. 36/2023 ai fini dell’ammissione alla procedura.

Ne consegue che, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, non può ritenersi sufficiente il mero utilizzo dei certificati di esecuzione lavori (CEL) dell’impresa ausiliaria, trattandosi di elemento valutativo riferito alla professionalità e adeguatezza dell’offerta secondo quanto previsto dalla lex specialis.

Resta fermo che l’avvalimento è ammesso, nei limiti di legge e del disciplinare, per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti dalla documentazione di gara.

16/03/2026 16:18
Quesito #16
Alla pagina 24 del Disciplinare è riportato che "Il concorrente dovrà allegare una tabella di riferimento nella quale siano chiaramente indicati i lavori eseguiti, il loro stato di avanzamento e gli importi, con una breve descrizione delle opere che possa dare conto della loro completezza.": si chiede quale potrà/dovrà essere lo spazio destinato alla tabella (in facciate A4/A3) e se il numero di pagine occupato dalla predetta tabella farà parte o meno del computo delle 20 pagine in formato A4 destinabili alla redazione della relazione di cui al punto B.1 di pagina 22.


17/03/2026 09:28
Risposta
Con riferimento alla tabella di cui al sub-criterio 1.1, si precisa che la stessa deve essere ricompresa nella documentazione descrittiva dei lavori similari illustrati nell’offerta tecnica.

Ai sensi del paragrafo 10.2 del disciplinare, la relazione tecnica deve essere costituita da un massimo di 20 pagine in formato A4, mentre, con specifico riferimento ai n. 4 lavori svolti ritenuti significativi della capacità tecnico-organizzativa del concorrente, è espressamente previsto che ogni scheda possa essere composta al massimo da 1 pagina formato A3 oppure 2 pagine formato A4.

Pertanto, la tabella di riferimento richiesta a pagina 24-25 del disciplinare deve essere inserita nell’ambito di tali schede relative ai lavori similari, nel rispetto del limite sopra indicato, vale a dire:

massimo 1 facciata A3, oppuremassimo 2 facciate A4 per ciascun lavoro.

Quanto al computo delle pagine, si chiarisce che il limite delle 20 pagine A4 riguarda la relazione tecnica di cui al punto B.1, mentre le schede dei 4 lavori sono disciplinate autonomamente da una distinta previsione del medesimo paragrafo 10.2; ne consegue che le relative schede, e quindi anche la tabella ivi contenuta, non rientrano nel computo delle 20 pagine della relazione.

16/03/2026 16:55
Quesito #17
Nel sub-criterio 1.3 si fa riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria, questo sub criterio è inerente il cantiere.
Si chiede di chiarire se tali attività siano riferite alla fase di esecuzione dei lavori oppure alla fase successiva al collaudo, considerando che quest’ultima è trattata nel sub-criterio 1.5.


17/03/2026 09:28
Risposta
Si precisa che il sub-criterio 1.3 è riferito alla fase di esecuzione dei lavori e, quindi, agli aspetti organizzativi, gestionali ed operativi del cantiere, con particolare riguardo alla struttura organizzativa, alle risorse tecniche dedicate, alle attrezzature e ai mezzi d’opera, alla gestione delle interferenze, alla sicurezza, al coordinamento operativo e alla mitigazione degli impatti durante l’esecuzione dell’intervento.

Ne consegue che il riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria contenuto nel sub-criterio 1.3 deve essere inteso in coerenza con tale ambito, ossia con riguardo alle attività e soluzioni organizzative connesse alla fase di cantiere e di esecuzione delle opere, e non alla fase successiva al collaudo.

La fase successiva al collaudo è invece oggetto specifico del sub-criterio 1.5, che concerne le proposte di assistenza tecnica, manutenzione post-collaudo ed eventuali ulteriori coperture e garanzie offerte dal concorrente.

Pertanto, eventuali proposte manutentive riferite al periodo successivo al collaudo saranno valutate esclusivamente nell’ambito del sub-criterio 1.5 e non nell’ambito del sub-criterio 1.3.

16/03/2026 17:41
Quesito #18
Il Disciplinare di gara richiede al punto C.2 l’indicazione del prezzo globale - inferiore al prezzo posto a base di gara, al netto dei costi della manodopera e degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al 4.1 del presente Disciplinare - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara che il concorrente offre per l’esecuzione delle forniture in opera" ed al punto C.3 il Computo metrico estimativo che "dovrà riportare il computo estimativo delle opere di cui al progetto esecutivo appaltato opportunamente integrato con le caratteristiche qualitative e quantitative offerte in sede di gara che costituiscono gli elementi e sub-elementi di valutazione dell’elemento “Offerta tecnica” quali ad esempio opere migliorative, materiali con caratteristiche maggiori di quelli in progetto, comprese estensioni di garanzia e qualsiasi altro elemento proposto che abbia un valore economico". Nello stesso punto elenco C.3 il disciplinare recita inoltre: "L’importo complessivo risultante da tale computo metrico estimativo dovrà coincidere con il prezzo globale offerto di cui al punto C.2)".

Si chiede di chiarire se il Computo Metrico estimativo dovrà pertanto essere redatto sulla base dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore al netto del ribasso.


17/03/2026 09:26
Risposta
Si conferma che il Computo metrico estimativo di cui al punto C.3 deve essere redatto in modo tale che il relativo importo complessivo coincida esattamente con il prezzo globale offerto di cui al punto C.2.

Ne consegue che il computo metrico estimativo deve essere sviluppato sulla base dei prezzi risultanti dall’offerta economica del concorrente, e quindi con applicazione del ribasso offerto alle lavorazioni soggette a ribasso, fermo restando che i costi della manodopera e gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza restano disciplinati secondo quanto previsto dal disciplinare e dalla normativa vigente e, pertanto, non sono assoggettati a ribasso.

Resta altresì fermo che il computo metrico estimativo dovrà ricomprendere anche la quantificazione economica delle eventuali migliorie, integrazioni qualitative, estensioni di garanzia e di ogni altro elemento offerto avente rilevanza economica, purché coerente con quanto illustrato nell’offerta tecnica.

Pertanto, il Computo metrico estimativo dovrà essere redatto con prezzi unitari coerenti con l’offerta economica presentata e tali da determinare un importo complessivo finale coincidente con il prezzo globale offerto di cui al punto C.2, al netto delle componenti non ribassabili.

17/03/2026 10:53
Quesito #19
Buongiorno,
in merito ai tempi di esecuzione, sia nel csa che a pagina 9 del disciplinare, vengono indicati 530 giorni naturali e consecutivi, mentre a pagina 25, si stabiliscono 90 giorni. Presumiamo che quest'ultimo dato possa essere un refuso, ma ad ogni modo si richiede cortesemente di voler confermare di quale tempistica tener conto.
Vi ringraziamo.
Saluti


18/03/2026 12:20
Risposta
In riferimento al quesito pervenuto, si chiarisce che il termine contrattuale posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori è pari a 530 (cinquecentotrenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, come indicato nel Bando di gara e nel Disciplinare, al paragrafo 4.8 – Durata del contratto.

Il riferimento ai 90 giorni naturali e consecutivi riportato a pag. 25 del disciplinare, nell’ambito del sub criterio 2.1 – Tempo di esecuzione dei lavori, deve pertanto intendersi quale refuso materiale.

Ne consegue che eventuali riduzioni temporali offerte dai concorrenti dovranno essere formulate con riferimento al termine contrattuale di 530 giorni naturali e consecutivi.

Resta fermo quanto previsto dagli atti di gara e dal Capitolato speciale d’appalto in ordine a penali e modalità di esecuzione. Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 36/2023, il disciplinare regola il procedimento di selezione, mentre il capitolato speciale definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale; in caso di evidente contrasto interno alla lex specialis, il presente chiarimento ha natura interpretativa e vale a precisare il corretto coordinamento degli atti di gara.

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