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Gara #531

Progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazioni geologiche e specialistiche - INTERVENTO: SISTEMA DI DERIVAZIONE DELLE ACQUE DEL RIO MANNU DI OZIERI AL SERVIZIO DEL DISTRETTO IRRIGUO DELLA PIANA DI CHILIVANI
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Informazioni appalto

08/04/2026
Aperta
Servizi
€ 1.246.986,75
Bellu Giuseppe
Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

Categorie merceologiche

7134 - Servizi di ingegneria integrati

Lotti

1
BB2044B3CA
B52E23055530006
Qualità prezzo
Progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazioni geologiche e specialistiche - INTERVENTO: SISTEMA DI DERIVAZIONE DELLE ACQUE DEL RIO MANNU DI OZIERI AL SERVIZIO DEL DISTRETTO IRRIGUO DELLA PIANA DI CHILIVANI
APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Affidamento dell'incarico di Progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazioni geologiche e specialistiche INTERVENTO: SISTEMA DI DERIVAZIONE DELLE ACQUE DEL RIO MANNU DI OZIERI AL SERVIZIO DEL DISTRETTO IRRIGUO DELLA PIANA DI CHILIVANI
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€ 0,00

Scadenze

07/05/2026 12:00
15/05/2026 12:00
18/05/2026 15:30

Allegati

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22/04/2026 11:54
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crono-valorizzato-traversa-rio-mannu.pdf
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22/04/2026 11:54
135.52 kB

Chiarimenti

10/04/2026 11:20
Quesito #1
Quesito n. 1

Con riferimento a quanto riportato nel Disciplinare di gara alla pag. 14 e alla pag. 31, si chiede se sia un refuso la richiesta che i servizi similari relativi al Sub criterio 1.1 debbano essere stati svolti negli ultimi dieci anni. Si ricorda che non esistono vincoli temporali di legge relativi ai servizi similari e che anche recenti pareri Anac escludono tale vincolo per i servizi similari, anche per il favor partecipationes. Il vincolo dei dieci anni è previsto per legge soltanto per i servizi relativi ai Requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale. Tali requisiti sono infatti correttamente disciplinati alle pagg. 16 e 18 del disciplinare di gara.


Quesito n. 2

Si chiede conferma del fatto che la figura dell’ingegnere elettrico prevista nella struttura operativa, (pag. 21 del disciplinare) possa essere costituita da un ingegnere civile iscritto all’Albo degli ingegneri che gli consenta di firmare progetti di impianti elettrici. In conclusione che non sia necessaria una specifica laurea in ingegneria elettrica.

10/04/2026 16:29
Risposta
Quesito n. 1

La Stazione Appaltante, all’esito delle valutazioni svolte, ha ritenuto opportuno, in autotutela, rettificare il disciplinare di gara eliminando, ai soli fini della valutazione qualitativa dell’offerta tecnica, il riferimento temporale agli ultimi dieci anni sia nel sub criterio 1.1 sia nella parte relativa ai curricula dei professionisti indicati nell’organigramma.

Resta fermo che la modifica riguarda esclusivamente i contenuti dell’offerta tecnica e non incide sui requisiti di partecipazione, che restano quelli previsti dal disciplinare nella sezione dedicata ai requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale.

Per effetto della rettifica, sarà pubblicato apposito avviso con contestuale proroga del termine di presentazione delle offerte.

Quesito n. 2

Con riferimento alla figura del ‘progettista impiantista elettrico’ prevista nella struttura operativa minima, si chiarisce che non è richiesta, a pena di esclusione, una specifica laurea denominata ‘ingegneria elettrica’. È invece necessario che il professionista indicato sia iscritto all’Albo degli Ingegneri e sia abilitato, secondo il vigente ordinamento professionale, allo svolgimento e alla sottoscrizione delle prestazioni impiantistiche elettriche/elettromeccaniche/energetiche comprese nell’appalto, nel rispetto dei limiti delle competenze professionali. Resta fermo che, in ragione della natura dell’intervento, il professionista indicato dovrà possedere competenze coerenti con le attività relative agli impianti elettrici, ai sistemi di monitoraggio e controllo e alle eventuali componenti energetiche previste dai documenti di gara.
21/04/2026 16:55
Quesito #2
Spettabile Stazione Appaltante,
In merito alla redazione della relazione tecnica illustrativa si chiede di chiarire quanto riportato a pg 29 del disciplinare:
- "La relazione tecnica dovrà essere costituita da un massimo di 20 pagine in formato A4, con carattere Verdana 8 e massimo 3.200 caratteri per pagina. Il limite non comprende eventuali elaborati grafici, planimetrie, schemi o diagrammi, che potranno essere redatti in formato coerente con la scala grafica utilizzata."
1) Le esperienze pregresse da descrivere mediante scheda sintetica composta al massimo da una pagina formato A3 rientrano nel conteggio delle 20 pagine in formato A4 della relazione oppure sono 3 A3 a parte?
2) In caso in cui le schede dei servizi rientrino nella relazione, anche per tali schede vale l'utilizzo del carattere Verdana 8?
3) Gli elaborati grafici, planimetrie, diagrammi ecc cui si parla nel trafiletto del disciplinare prima riportato sono da intendersi elaborati grafici da redigere su schede da allegare alla relazione ?
Grazie, un saluto

22/04/2026 11:42
Risposta
RISCONTRO RICHIESTA CHIARIMENTI – OFFERTA TECNICA

In riferimento ai quesiti pervenuti, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Quesito n. 1 (Le esperienze pregresse da descrivere mediante scheda sintetica composta al massimo da una pagina formato A3 rientrano nel conteggio delle 20 pagine in formato A4 della relazione oppure sono 3 A3 a parte?)

Risposta
Le schede sintetiche relative alle esperienze pregresse, previste in numero massimo di n. 3 e nel limite di una pagina formato A3 ciascuna, costituiscono elaborati autonomi e aggiuntivi rispetto alla relazione tecnica illustrativa di massimo 20 pagine formato A4.
Pertanto, esse non rientrano nel conteggio delle 20 pagine A4.

Quesito n. 2 (In caso in cui le schede dei servizi rientrino nella relazione, anche per tali schede vale l'utilizzo del carattere Verdana 8?)

Risposta
Come sopra chiarito, le schede delle esperienze pregresse costituiscono elaborati separati rispetto alla relazione tecnica.
Per ragioni di uniformità e leggibilità, anche tali schede dovranno essere redatte con impaginazione chiara e leggibile. Il vincolo specifico del formato Verdana 8 e massimo 3.200 caratteri per pagina riguarda la relazione tecnica illustrativa in formato A4.

Quesito n. 3 (Gli elaborati grafici, planimetrie, diagrammi etc. cui si parla nel disciplinare sono da intendersi elaborati grafici da redigere su schede da allegare alla relazione?)

Risposta
Sì. Gli elaborati grafici, planimetrie, schemi, diagrammi e documenti analoghi richiamati nel disciplinare sono da intendersi quali allegati grafici e illustrativi a corredo della relazione tecnica, predisposti in formato liberamente scelto dal concorrente, purché coerente con la rappresentazione proposta e idoneo a garantirne la leggibilità.

Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni contenute nella documentazione di gara.

Il presente chiarimento costituisce interpretazione autentica della lex specialis di gara e integra, per quanto di competenza, la documentazione di gara già pubblicata. In caso di eventuale difformità interpretativa, prevale il contenuto del presente chiarimento.
22/04/2026 10:08
Quesito #3
Buongiorno,
con riferimento alla documentazione di gara messa a disposizione sul portale da Codesta Spettabile Amministrazione, si fa presente che risulta mancante i file relativi aL "Determinazione del corrispettivo (parcella)" e "cronoprogramma FSC".

Inoltre con riferimento al punto 6) del paragrafo 5.4 del disciplinare di gara, Struttura Operativa, si chiede di chiarire se un Geologo abilitato all'esercizio della professione da meno di 5 anni ed iscritto al relativo ordine professionale, possa assolvere all'obbligo previsto dalla normativa vigente in caso di costituendo RTP di prevedere la presenza di un GIOVANE PROFESSIONISTA .

Nel ringraziare, si porgono distinti saluti

22/04/2026 11:44
Risposta
RISCONTRO RICHIESTA CHIARIMENTI – DOCUMENTAZIONE DI GARA E STRUTTURA OPERATIVA

In riferimento ai quesiti pervenuti, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Quesito n. 1 (Si segnala la mancanza dei file relativi alla “Determinazione del corrispettivo (parcella)” e al “Cronoprogramma FSC”.)

Risposta
Si prende atto della segnalazione. La Stazione Appaltante provvederà tempestivamente alla pubblicazione/integrazione sulla piattaforma telematica dei documenti indicati, affinché siano resi disponibili a tutti gli operatori economici interessati.

Quesito n. 2 (Con riferimento al punto 6) del paragrafo 5.4 del disciplinare di gara – Struttura Operativa, si chiede se un Geologo abilitato all’esercizio della professione da meno di 5 anni ed iscritto al relativo ordine professionale possa assolvere all’obbligo previsto dalla normativa vigente, in caso di costituendo RTP, di prevedere la presenza di un giovane professionista.)

Risposta
Sì. Qualora il giovane professionista sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’esercizio della professione regolamentata di riferimento, la figura del Geologo abilitato da meno di cinque anni e regolarmente iscritto al relativo Ordine professionale può assolvere al requisito della presenza del giovane professionista nell’ambito del costituendo RTP, fermo restando il rispetto di ogni ulteriore previsione normativa e della lex specialis applicabile alla specifica procedura.

Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni contenute nella documentazione di gara.

Il presente chiarimento costituisce interpretazione autentica della lex specialis di gara e integra, per quanto di competenza, la documentazione di gara già pubblicata. In caso di eventuale difformità interpretativa, prevale il contenuto del presente chiarimento.
22/04/2026 11:57
Quesito #4
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si segnala che nel Disciplinare sono presenti diversi richiami al Capitolato tecnico prestazionale, quale documento di riferimento per la definizione delle prestazioni e delle relative modalità esecutive.
Tuttavia, il suddetto Capitolato non risulta tra la documentazione di gara attualmente disponibile.
Al fine di poter predisporre un’offerta completa e pienamente coerente con la documentazione di gara, si chiede cortesemente di voler chiarire se il Capitolato tecnico prestazionale costituisca parte integrante della documentazione di gara e nel caso affermativo di renderlo, se possibile, disponibile, oppure se le prescrizioni tecniche siano integralmente contenute negli altri elaborati pubblicati.
Si resta in attesa di un cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

29/04/2026 09:57
Risposta
in riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si rappresenta quanto segue.

Il Capitolato tecnico prestazionale richiamato in taluni punti del Disciplinare non costituisce un autonomo elaborato omesso dalla documentazione di gara, bensì un riferimento descrittivo utilizzato in via generale per individuare l’insieme delle prescrizioni tecniche e prestazionali dell’affidamento.

Nel caso di specie, le condizioni tecniche, i contenuti delle prestazioni richieste, gli obiettivi dell’incarico, le modalità di esecuzione e gli elaborati da produrre devono intendersi integralmente desumibili dalla restante documentazione di gara pubblicata, ed in particolare dal Documento di Indirizzo alla Progettazione, dagli elaborati progettuali posti a base dell’affidamento, dal calcolo dei corrispettivi, dallo schema di contratto e dagli ulteriori atti di gara.

Pertanto, non è previsto né necessario un ulteriore separato Capitolato tecnico prestazionale ai fini della formulazione dell’offerta.

Resta fermo che, in caso di eventuali incongruenze interpretative, prevalgono le previsioni contenute nella documentazione ufficialmente pubblicata sulla piattaforma di gara.

Distinti saluti.
23/04/2026 16:14
Quesito #5
Spett.le Stazione appaltante,
si chiede cortesemente di chiarire se la richiesta di inserire massimo 3800 caratteri per ogni pagina di relazione comprenda nel conteggio gli spazi oppure fa riferimento soltanto al singolo carattere alfanumerico.




29/04/2026 10:17
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, premesso che il disciplinare prevede un limite di 3.200 caratteri e non di 3.800, si precisa che il limite massimo di 3.200 caratteri per pagina deve intendersi riferito al conteggio complessivo dei caratteri digitati, ivi inclusi gli spazi, la punteggiatura e i segni di interpunzione.

Tale criterio è finalizzato ad assicurare uniformità redazionale, parità di trattamento tra i concorrenti e omogeneità nella valutazione delle offerte tecniche.

Resta fermo il rispetto degli ulteriori parametri formali previsti dal Disciplinare (formato, numero massimo di pagine, dimensione del carattere, eventuali allegati consentiti, ecc.).

Distinti saluti.

27/04/2026 12:31
Quesito #6
Spett.le Ente,
con riferimento alle esperienze pregresse significative dell’offerta tecnica, si chiede di confermare che possano essere inseriti interventi affini a quelli oggetto dell’affidamento ricadenti nella categoria D.03, avente come destinazione funzionale "Opere di bonifica e derivazioni", in ragione della coerenza tecnico-funzionale con le prestazioni oggetto di affidamento.
Distinti saluti.

29/04/2026 09:59
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si rappresenta che, ai fini della valorizzazione delle esperienze pregresse significative nell’ambito dell’offerta tecnica, possono essere indicati anche interventi riconducibili alla categoria D.03 – Opere di bonifica e derivazioni, purché gli stessi risultino effettivamente affini, pertinenti e coerenti, sotto il profilo tecnico, funzionale e prestazionale, rispetto all’oggetto dell’affidamento.

La riconducibilità e la rilevanza delle esperienze proposte saranno valutate dalla Commissione giudicatrice sulla base del contenuto sostanziale delle prestazioni svolte, del grado di analogia con l’intervento oggetto di gara, della complessità tecnica, delle soluzioni adottate e dell’effettivo contributo dimostrato dal concorrente.

Resta fermo che l’indicazione di esperienze appartenenti a una determinata categoria non comporta alcun automatismo valutativo né attribuzione di punteggio in via presuntiva, essendo rimessa ogni valutazione all’esame comparativo dell’offerta tecnica secondo i criteri previsti dal Disciplinare.
27/04/2026 12:54
Quesito #7
Nell’offerta tecnica - Sub criterio 1.1 Professionalità e adeguatezza dell’offerta viene richiesto di produrre schede servizi relativi ad incarichi afferenti la categoria D.05 e relativi a servizi di sistemi irrigui o di bonifica. SI chiede se è possibile descrivere servizi relativi all’oggetto di gara (irrigazione) che siano certificati in D.04 in quanto tali tipologie di opere generalmente vengono certificati dalle stazioni appaltanti con tale categoria di opere.All’interno del sub criterio 1.3 viene riportato “ Nell’ambito del presente sub-criterio sarà altresì oggetto di specifica valutazione la qualità, completezza e coerenza del piano delle indagini geognostiche e geotecniche proposto dall’operatore economico. Le attività migliorative offerte si intendono comprese nell’offerta nell’organizzazione dell’operatore economico e non comportano incremento del corrispettivo contrattuale.” Si richiede di chiarire che la miglioria si riferisca solo alla modalità di redazione del piano indagini e che siano escluse la realizzazione delle indagini geotecniche dall’incarico professionale , non trattandosi di servizi di ingegneria.
29/04/2026 10:18
Risposta
1. Sub-criterio 1.1 – Esperienze pregresse significative

Con riferimento alla possibilità di indicare servizi certificati nella categoria D.04 in luogo della categoria D.05, si precisa che, ai fini della valutazione del sub-criterio, rileva in via prioritaria la coerenza sostanziale delle prestazioni effettivamente svolte rispetto all’oggetto dell’affidamento e non il mero dato formale della classificazione riportata nel certificato.

Pertanto, possono essere illustrati anche incarichi formalmente ricondotti alla categoria D.04, purché riferiti a interventi inerenti sistemi irrigui, opere di distribuzione idrica, reti irrigue, bonifica o infrastrutture tecnicamente assimilabili, idonei a dimostrare esperienza, professionalità e adeguatezza rispetto alle prestazioni oggetto di gara.

Resta fermo che la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione comparativa delle esperienze presentate sulla base del contenuto tecnico delle stesse, del grado di analogia con l’intervento da affidare, della complessità delle attività svolte e della loro pertinenza ai fini dell’incarico.

2. Sub-criterio 1.3 – Piano delle indagini geognostiche e geotecniche

Si conferma che il riferimento contenuto nel Disciplinare al piano delle indagini geognostiche e geotecniche attiene alla qualità tecnica della proposta metodologica, alla completezza dell’impostazione, alla coerenza con il quadro progettuale e alla capacità dell’operatore economico di definire un adeguato programma conoscitivo a supporto della progettazione.

Tale previsione non comporta l’automatica inclusione nell’incarico dell’esecuzione materiale delle prove, sondaggi o indagini in campo e/o laboratorio, le quali, ove necessarie, saranno eventualmente attivate dalla Stazione Appaltante secondo le modalità consentite dalla normativa vigente e nei limiti delle somme a disposizione del quadro economico.

Le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta devono pertanto intendersi riferite all’impostazione tecnico-metodologica, al coordinamento, alla pianificazione e all’ottimizzazione del piano indagini, senza aggravio del corrispettivo contrattuale.
28/04/2026 12:29
Quesito #8
In merito alla possibilità di subappalto, si chiede conferma del fatto che possa essere subappaltabile la prestazione dell'archeologo, visto che tale figura non è prevista tra le figure minime indicate nel disciplinare. Si pone tale quesito perchè tra le attività subappaltabili previste al punto 8 del disciplinare di gara non vi è espressa previsione di tale possibilità.

29/04/2026 10:19
Risposta
Le prestazioni specialistiche riferibili all’archeologo, ove necessarie ai fini dell’esecuzione dell’incarico e non ricomprese tra le figure professionali minime obbligatorie espressamente richieste dal Disciplinare, possono essere affidate secondo le modalità consentite dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara.

La mancata menzione espressa della figura dell’archeologo nell’elenco delle professionalità minime o tra le attività indicate al punto 8 del Disciplinare non integra, di per sé, un divieto assoluto, dovendosi interpretare la disciplina di gara in coerenza con il principio di tassatività delle cause di esclusione, con il favor partecipationis e con la disciplina generale del subappalto prevista dal D.Lgs. 36/2023.

Pertanto, ove la relativa prestazione abbia natura accessoria, specialistica e scorporabile rispetto all’oggetto principale dell’affidamento, la stessa potrà essere oggetto di subappalto nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente, fermo restando che il concorrente rimane unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali.

Resta in ogni caso fermo l’obbligo di assicurare il possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge in capo al soggetto esecutore delle attività specialistiche affidate.
28/04/2026 16:12
Quesito #9
Con riferimento alla offerta tecnica di cui al disciplinare di gara della procedura in oggetto, si chiede di precisare quanto segue:

I curricula vitae possono essere allegati alla relazione metodologica e non concorrere al computo delle 20 pagine indicate al punto “limiti dimensionali” della relazione di cui al punto B1 di pag. 29/39 del disciplinare di gara?Tra gli allegati grafici che non concorrono al novero del numero totale di pagine consentite pari a 20, può essere annoverato anche l'organigramma di gara?
29/04/2026 10:21
Risposta
1. Curricula vitae

I curricula vitae dei professionisti indicati dal concorrente possono essere allegati all’offerta tecnica quali documenti di supporto illustrativo e non concorrono al computo del limite massimo delle 20 pagine previsto per la relazione tecnica di cui al punto B1 del Disciplinare, purché siano presentati come allegati separati, chiaramente riconoscibili e con funzione meramente esplicativa o documentale.

Resta fermo che la valutazione della Commissione avverrà sulla base dei contenuti esposti nella relazione tecnica e nei documenti espressamente richiesti dalla lex specialis, senza automatismi premiali derivanti dalla sola produzione dei curricula.

2. Organigramma di gara

L’organigramma di gara, ove rappresentato in forma grafica, tabellare o schematica e allegato quale elaborato illustrativo della struttura organizzativa proposta, può essere ricompreso tra gli allegati esplicativi che non concorrono al computo delle 20 pagine, purché mantenga carattere sintetico, funzionale alla migliore comprensione dell’offerta e non si traduca in un mezzo elusivo dei limiti dimensionali previsti per la relazione tecnica.

Resta fermo che eventuali contenuti descrittivi sostanziali, argomentazioni tecniche o sviluppi testuali che avrebbero dovuto trovare collocazione nella relazione principale dovranno essere inseriti nei limiti dimensionali previsti dal Disciplinare.

Il presente chiarimento integra la documentazione di gara e ne costituisce interpretazione autentica per quanto di competenza.
28/04/2026 16:25
Quesito #10
Con riferimento al capitolo 5.4 rubricato "Struttura operativa", e in particolare alla richiesta di sottoscrizione della dichiarazione di impegno da parte dei professionisti componenti la struttura operativa, si chiede gentilmente conferma che la firma autografa o firma digitale debba essere apposta esclusivamente dai professionisti facenti parte della struttura minima di cui al paragrafo 5.4 comma 1

29/04/2026 10:24
Risposta
Con riferimento al paragrafo 5.4 – Struttura operativa, l’obbligo di sottoscrizione della dichiarazione di impegno deve intendersi riferito, in via necessaria, ai professionisti individuati quali componenti della struttura operativa minima obbligatoria richiesta dalla lex specialis di gara, in quanto figure essenziali ai fini della verifica del possesso dei requisiti e dell’effettiva disponibilità delle professionalità minime richieste per l’esecuzione dell’incarico.

Per gli eventuali ulteriori professionisti indicati dal concorrente in aggiunta alla struttura minima, la sottoscrizione potrà essere richiesta o comunque ritenuta opportuna ove la relativa indicazione assuma rilievo ai fini dell’offerta tecnica, dell’attribuzione del punteggio o dell’esecuzione di specifiche prestazioni specialistiche.

Resta fermo che tutti i nominativi indicati nell’offerta dovranno essere effettivamente disponibili in caso di aggiudicazione e che la Stazione Appaltante potrà richiedere ogni necessaria conferma o documentazione in sede di verifica.

Il presente chiarimento integra la documentazione di gara e ne costituisce interpretazione autentica per quanto di competenza.
29/04/2026 17:36
Quesito #11
Per la formulazione di un’offerta che sia la più appropriata e puntuale possibile, chiediamo di mettere a disposizione attraverso portale telematico il DOCFAP e lo schema di contratto. Per la consultazione di codesti documenti chiediamo la concessione di una ulteriore proroga del termine di gara.

04/05/2026 11:49
Risposta
In riferimento alla richiesta pervenuta, si rappresenta quanto segue.

La documentazione di gara resa disponibile sulla piattaforma telematica è ritenuta completa e idonea ai fini della formulazione dell’offerta, in quanto contiene tutti gli elementi essenziali e sufficienti a consentire agli operatori economici una compiuta e consapevole partecipazione alla procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità di cui al D.Lgs. 36/2023.

Con specifico riferimento al DOCFAP e allo schema di contratto, si evidenzia che tali documenti non costituiscono elaborati essenziali ai fini della presentazione dell’offerta, essendo i contenuti progettuali e prestazionali già compiutamente definiti nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), nel disciplinare di gara e nella restante documentazione posta a base dell’affidamento.

Per quanto concerne la richiesta di proroga dei termini, si rappresenta che non sussistono i presupposti per la concessione di ulteriori differimenti, atteso che:
la procedura è inserita nell’ambito di un intervento finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021–2027, soggetto a stringenti vincoli temporali e a milestone procedurali e finanziarie;il rispetto del cronoprogramma dell’intervento costituisce elemento essenziale ai fini della salvaguardia del finanziamento e del conseguimento degli obiettivi programmati;eventuali proroghe determinerebbero un rischio concreto di compromissione delle tempistiche previste dal sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) e dagli atti convenzionali.
Pertanto, il termine per la presentazione delle offerte resta invariato.

Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di formulare ulteriori richieste di chiarimento nei termini previsti dal disciplinare di gara.
29/04/2026 17:37
Quesito #12
In riferimento alle indagini propedeutiche alla progettazione da affidare ad altri operatori con distinta procedura, chiediamo di confermare che i tempi per l’esecuzione di queste attività non rientrano nel computo della tempistica per lo svolgimento della progettazione.

04/05/2026 11:52
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si rappresenta quanto segue.

I tempi contrattuali previsti per lo svolgimento delle attività di progettazione devono intendersi riferiti esclusivamente alle prestazioni affidate all’operatore economico aggiudicatario, così come definite nella documentazione di gara.

Pertanto, le tempistiche relative all’esecuzione di eventuali indagini propedeutiche affidate dalla Stazione Appaltante mediante distinta procedura non rientrano, di norma, nel computo dei tempi di esecuzione della progettazione, fermo restando che:
il progettista è tenuto a garantire il coordinamento tecnico con gli esiti delle indagini e ad adeguare tempestivamente gli elaborati progettuali;i termini contrattuali decorrono secondo quanto previsto nella documentazione di gara e negli eventuali ordini di avvio delle prestazioni;eventuali interferenze tra attività di indagine e progettazione saranno gestite dalla Stazione Appaltante nell’ambito del coordinamento complessivo dell’intervento.
Resta inteso che eventuali sospensioni o adeguamenti dei termini potranno essere valutati nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal contratto, qualora si rendessero necessari per cause non imputabili all’affidatario.
30/04/2026 11:45
Quesito #13
Si chiede se, con riferimento al sub criterio 1.1 (esperienza pregressa), i servizi (le cui pagine è prescritto siano massimo un A3 o due A4 per ciascun servizio) siano ricompresi nelle venti pagine della relazione tecnica, oppure se debbano costituire una relazione a parte, come sembrerebbe dalla lettura della scrittura del sub criterio 1.1 nella tabella di attribuzione dei punteggi. Inoltre, in ogni caso, si chiede se eventuali disegni e grafici relativi a tali servizi similari, possano essere aggiunti al numero massimo di pagine previsto (un A3 o due A4 per ciascun servizio).

04/05/2026 11:54
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si rappresenta quanto segue, in coerenza con i chiarimenti già pubblicati.

1. Schede relative ai servizi (sub-criterio 1.1)

Le schede sintetiche dei servizi relativi al sub-criterio 1.1, da redigersi nel limite massimo di una pagina formato A3 (ovvero due A4) per ciascun servizio, costituiscono elaborati autonomi e separati rispetto alla relazione tecnica illustrativa di cui al punto B1.

Pertanto, non rientrano nel computo delle 20 pagine A4 previste per la relazione tecnica.

2. Elaborati grafici e disegni

Eventuali elaborati grafici, disegni, schemi o planimetrie riferiti ai servizi illustrati nelle suddette schede possono essere allegati quali elementi illustrativi a supporto, senza concorrere al computo delle pagine, purché:
abbiano carattere effettivamente grafico/illustrativo e non descrittivo-testuale;siano coerenti e strettamente pertinenti ai servizi rappresentati;non costituiscano un mezzo per eludere i limiti dimensionali previsti per la relazione tecnica.
30/04/2026 17:56
Quesito #14
In merito ai CV indicati nell'organigramma, si chiede che cosa si intende per formato standard come indicato nel disciplinare. In particolare si chiede se debba essere rispettato anche nei CV il carattere e il limite dimensionale indicato per la relazione tecnica. Ovvero se sia considerato valido il formato di CV proposto dall' ANAC.

04/05/2026 11:57
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si rappresenta quanto segue.

Per formato standard dei curricula vitae deve intendersi un formato strutturato, chiaro e riconoscibile, idoneo a rappresentare in modo sintetico e organico le esperienze professionali, i titoli e le competenze dei professionisti indicati nell’organigramma (ad es. formato europeo/Europass o formati analoghi comunemente utilizzati in ambito professionale).

I curricula vitae costituiscono allegati all’offerta tecnica e, pertanto:
non sono soggetti ai limiti dimensionali previsti per la relazione tecnica (numero massimo di pagine, carattere Verdana 8, limite di caratteri per pagina);possono essere redatti con formato libero, purché ordinato, leggibile e coerente con la finalità informativa del documento.
È pertanto ammissibile l’utilizzo di modelli standard, ivi incluso il formato di curriculum vitae comunemente utilizzato e proposto da ANAC o altri modelli equivalenti.

Resta fermo che i curricula hanno funzione meramente descrittiva e di supporto, mentre la valutazione sarà effettuata sulla base dei contenuti dell’offerta tecnica secondo i criteri previsti dal Disciplinare.

Il presente chiarimento integra la documentazione di gara e ne costituisce interpretazione autentica per quanto di competenza.
05/05/2026 10:17
Quesito #15
Spett.le Ente,

Al punto 14 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO, paragrafo "Garanzia Provvisoria" a pagina 35 del Disciplinare, viene indicata la cauzione provvisoria da stipulare in sede di offerta. Nello specifico: "Ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari all’1% del valore posto a base di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dal medesimo articolo".
La stessa non viene però indicata all’interno della busta amministrativa. Si chiede gentilmente un chiarimento in merito.

Inoltre con riferimento al punto B1) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA, paragrafo "Limiti dimensionali" a pagina 29 del Disciplinare, si chiede di specificare se con 20 pagine si intendano effettivamente pagine oppure facciate.
Nello specifico "La relazione tecnica dovrà essere costituita da un massimo di 20 pagine in formato A4 [...]".

Distinti saluti.

05/05/2026 16:29
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si rappresenta quanto segue.

1. Garanzia provvisoria

Con riferimento al paragrafo “Garanzia provvisoria” di cui al punto 14 del Disciplinare, si precisa che la previsione ivi contenuta deve intendersi pienamente efficace e vincolante ai fini della partecipazione alla procedura.

Pertanto, la garanzia provvisoria deve essere prodotta nell’ambito della documentazione amministrativa (Busta A), anche qualora non espressamente richiamata nell’elenco riepilogativo dei documenti da inserire nella medesima busta, trattandosi di elemento essenziale dell’offerta ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

L’omesso richiamo nella sezione descrittiva della Busta amministrativa è da intendersi quale mero refuso materiale, non idoneo a escludere l’obbligo di presentazione della garanzia.

2. Relazione tecnica – limiti dimensionali

Con riferimento al punto B1 “Relazione tecnica illustrativa”, si precisa che il limite massimo di 20 pagine in formato A4 deve intendersi riferito a 20 facciate complessive.

Pertanto, ciascun foglio A4 è considerato come una singola pagina/facciata, indipendentemente dalla modalità di stampa (solo fronte o fronte/retro), al fine di garantire uniformità e parità di trattamento tra i concorrenti.

Resta fermo il rispetto degli ulteriori parametri formali previsti dal Disciplinare e già oggetto di chiarimento (formato, carattere, allegati esclusi dal conteggio, ecc.).

Il presente chiarimento integra la documentazione di gara e ne costituisce interpretazione autentica per quanto di competenza.
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