Scaduto

Gara #531

Progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazioni geologiche e specialistiche - INTERVENTO: SISTEMA DI DERIVAZIONE DELLE ACQUE DEL RIO MANNU DI OZIERI AL SERVIZIO DEL DISTRETTO IRRIGUO DELLA PIANA DI CHILIVANI
Accedi o registrati per interagire con la piattaforma
Accedi Registrati

Informazioni appalto

08/04/2026
Aperta
Servizi
€ 1.246.986,75
Bellu Giuseppe
Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

Categorie merceologiche

7134 - Servizi di ingegneria integrati

Lotti

1
BB2044B3CA
B52E23055530006
Qualità prezzo
Progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazioni geologiche e specialistiche - INTERVENTO: SISTEMA DI DERIVAZIONE DELLE ACQUE DEL RIO MANNU DI OZIERI AL SERVIZIO DEL DISTRETTO IRRIGUO DELLA PIANA DI CHILIVANI
APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Affidamento dell'incarico di Progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazioni geologiche e specialistiche INTERVENTO: SISTEMA DI DERIVAZIONE DELLE ACQUE DEL RIO MANNU DI OZIERI AL SERVIZIO DEL DISTRETTO IRRIGUO DELLA PIANA DI CHILIVANI
€ 1.246.986,75
€ 0,00
€ 0,00

Scadenze

07/05/2026 12:00
15/05/2026 12:00
18/05/2026 15:30

Allegati

01-modello-a-domanda-di-ammissione-e-dichiarazione-a-corredo-dellofferta.pdf
SHA-256: 5d627233e445751c8350ff88320c9a3592bd36b40accb245e5b1b1080888dd56
03/04/2026 11:08
292.43 kB
02-modello-b-proposta-struttura-operativa-dichiarazione-dimpegno-concorrenti.pdf
SHA-256: a12f7911349770c7d88d1d6261bb51816a7015a6da1dbbc97b0f4df9e812765d
03/04/2026 11:08
169.78 kB
03-modello-c-dichiarazione-operatore-ausiliario-avvalimento.pdf
SHA-256: 147cee3cfe802491832e055f46f971a15043be4d48a6100bd44e1260ea666ebc
03/04/2026 11:08
138.82 kB
04-modello-d-contratto-di-avvalimento.pdf
SHA-256: 0e3deea38d27d4e2e780c9869fc5cb8a3f92f36215e326556e0e6cb6583336fe
03/04/2026 11:08
150.44 kB
05-modello-e-dichiarazione-impegno.pdf
SHA-256: e226f7393b34c424ef05ab00ba92568388fe92748e7e55067f46120dd7c725c9
03/04/2026 11:08
162.32 kB
06-modello-f-patti-integrita.pdf
SHA-256: 7f13793fec29ec4d24729af09d94e4c5277fcbd1a7f7ad7efb25791593b67e79
03/04/2026 11:08
200.47 kB
07-modello-t-offerta-temporale.pdf
SHA-256: 3f9ff18280a5404c3a8e93f00837252c4d61fa28de68e35ce14cebac2f345427
03/04/2026 11:08
142.66 kB
08-modello-p-offerta-economica.pdf
SHA-256: 60a8c465d713010fddd79ca4f8630abd74f23d6eda8714642ac3418dd100683f
08/04/2026 09:48
156.98 kB
relazione-tecnico-illustrativa-di-indirizzo-alla-progettazione-cbns.pdf
SHA-256: 3d79f3bca3ef62b504467cbb556cf6badfe46b3f403630b80a3b2affbeed04ad
09/04/2026 14:45
4.67 MB
bando-di-gara-rev01.pdf
SHA-256: 04b3e7004055f3381df35f4bc6e19023d61a6e1244648c9521086ab54b48b4b9
10/04/2026 16:45
286.30 kB
disciplinare-di-gara-rev01.pdf
SHA-256: d82f98a24afa1f1614c9ee93ff7c7d00305002416e66983ff69663ce10fbcf3d
10/04/2026 16:45
670.21 kB
2026.04.10-dsta-n.-110-fsc2127-derivazione-mannu-progddll-rettifica-disciplinare-signed-signed.pdf
SHA-256: 3e3630d83f64cda58e4099e2b9c8bb9d8aaba52976db987a3b2b6b931ee298a2
21/04/2026 13:06
372.73 kB
2026.04.01-dsta-n.-099-fsc2127-derivazione-mannu-progddll-det-a-contrarre-signed-signed.pdf
SHA-256: f37ec78a4dfbdc41e14a0a235f3e7e09bc411b6ab89fbecdcd02a7fdb5b150c3
21/04/2026 13:06
410.56 kB
parcella.pdf
SHA-256: 1c49b67e1ca461abbbd3758bf43c24418281d896cf647b797ec290a60ea293ac
22/04/2026 11:54
117.59 kB
crono-valorizzato-traversa-rio-mannu.pdf
SHA-256: 0f1aec9678722e19678bfb2ead1ee1aca19f4c9b8949ba664fa1805554e6ab71
22/04/2026 11:54
135.52 kB
2026.04.10-avviso-pubblico-1.pdf
SHA-256: 5fc75aa5b0ba9804c21d5449f12c3ce868088982de414242cdcb88637af0354b
07/05/2026 10:24
247.44 kB
2026.05.07-avviso-pubblico-2.pdf
SHA-256: aa05bad6d4822a6909fda6ea101f908f663fb282508a19587db424cf7accaa8e
07/05/2026 10:24
237.26 kB

Chiarimenti

10/04/2026 11:20
Quesito #1
Quesito n. 1

Con riferimento a quanto riportato nel Disciplinare di gara alla pag. 14 e alla pag. 31, si chiede se sia un refuso la richiesta che i servizi similari relativi al Sub criterio 1.1 debbano essere stati svolti negli ultimi dieci anni. Si ricorda che non esistono vincoli temporali di legge relativi ai servizi similari e che anche recenti pareri Anac escludono tale vincolo per i servizi similari, anche per il favor partecipationes. Il vincolo dei dieci anni è previsto per legge soltanto per i servizi relativi ai Requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale. Tali requisiti sono infatti correttamente disciplinati alle pagg. 16 e 18 del disciplinare di gara.


Quesito n. 2

Si chiede conferma del fatto che la figura dell’ingegnere elettrico prevista nella struttura operativa, (pag. 21 del disciplinare) possa essere costituita da un ingegnere civile iscritto all’Albo degli ingegneri che gli consenta di firmare progetti di impianti elettrici. In conclusione che non sia necessaria una specifica laurea in ingegneria elettrica.

10/04/2026 16:29
Risposta
Quesito n. 1

La Stazione Appaltante, all’esito delle valutazioni svolte, ha ritenuto opportuno, in autotutela, rettificare il disciplinare di gara eliminando, ai soli fini della valutazione qualitativa dell’offerta tecnica, il riferimento temporale agli ultimi dieci anni sia nel sub criterio 1.1 sia nella parte relativa ai curricula dei professionisti indicati nell’organigramma.

Resta fermo che la modifica riguarda esclusivamente i contenuti dell’offerta tecnica e non incide sui requisiti di partecipazione, che restano quelli previsti dal disciplinare nella sezione dedicata ai requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale.

Per effetto della rettifica, sarà pubblicato apposito avviso con contestuale proroga del termine di presentazione delle offerte.

Quesito n. 2

Con riferimento alla figura del ‘progettista impiantista elettrico’ prevista nella struttura operativa minima, si chiarisce che non è richiesta, a pena di esclusione, una specifica laurea denominata ‘ingegneria elettrica’. È invece necessario che il professionista indicato sia iscritto all’Albo degli Ingegneri e sia abilitato, secondo il vigente ordinamento professionale, allo svolgimento e alla sottoscrizione delle prestazioni impiantistiche elettriche/elettromeccaniche/energetiche comprese nell’appalto, nel rispetto dei limiti delle competenze professionali. Resta fermo che, in ragione della natura dell’intervento, il professionista indicato dovrà possedere competenze coerenti con le attività relative agli impianti elettrici, ai sistemi di monitoraggio e controllo e alle eventuali componenti energetiche previste dai documenti di gara.
21/04/2026 16:55
Quesito #2
Spettabile Stazione Appaltante,
In merito alla redazione della relazione tecnica illustrativa si chiede di chiarire quanto riportato a pg 29 del disciplinare:
- "La relazione tecnica dovrà essere costituita da un massimo di 20 pagine in formato A4, con carattere Verdana 8 e massimo 3.200 caratteri per pagina. Il limite non comprende eventuali elaborati grafici, planimetrie, schemi o diagrammi, che potranno essere redatti in formato coerente con la scala grafica utilizzata."
1) Le esperienze pregresse da descrivere mediante scheda sintetica composta al massimo da una pagina formato A3 rientrano nel conteggio delle 20 pagine in formato A4 della relazione oppure sono 3 A3 a parte?
2) In caso in cui le schede dei servizi rientrino nella relazione, anche per tali schede vale l'utilizzo del carattere Verdana 8?
3) Gli elaborati grafici, planimetrie, diagrammi ecc cui si parla nel trafiletto del disciplinare prima riportato sono da intendersi elaborati grafici da redigere su schede da allegare alla relazione ?
Grazie, un saluto

22/04/2026 11:42
Risposta
RISCONTRO RICHIESTA CHIARIMENTI – OFFERTA TECNICA

In riferimento ai quesiti pervenuti, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Quesito n. 1 (Le esperienze pregresse da descrivere mediante scheda sintetica composta al massimo da una pagina formato A3 rientrano nel conteggio delle 20 pagine in formato A4 della relazione oppure sono 3 A3 a parte?)

Risposta
Le schede sintetiche relative alle esperienze pregresse, previste in numero massimo di n. 3 e nel limite di una pagina formato A3 ciascuna, costituiscono elaborati autonomi e aggiuntivi rispetto alla relazione tecnica illustrativa di massimo 20 pagine formato A4.
Pertanto, esse non rientrano nel conteggio delle 20 pagine A4.

Quesito n. 2 (In caso in cui le schede dei servizi rientrino nella relazione, anche per tali schede vale l'utilizzo del carattere Verdana 8?)

Risposta
Come sopra chiarito, le schede delle esperienze pregresse costituiscono elaborati separati rispetto alla relazione tecnica.
Per ragioni di uniformità e leggibilità, anche tali schede dovranno essere redatte con impaginazione chiara e leggibile. Il vincolo specifico del formato Verdana 8 e massimo 3.200 caratteri per pagina riguarda la relazione tecnica illustrativa in formato A4.

Quesito n. 3 (Gli elaborati grafici, planimetrie, diagrammi etc. cui si parla nel disciplinare sono da intendersi elaborati grafici da redigere su schede da allegare alla relazione?)

Risposta
Sì. Gli elaborati grafici, planimetrie, schemi, diagrammi e documenti analoghi richiamati nel disciplinare sono da intendersi quali allegati grafici e illustrativi a corredo della relazione tecnica, predisposti in formato liberamente scelto dal concorrente, purché coerente con la rappresentazione proposta e idoneo a garantirne la leggibilità.

Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni contenute nella documentazione di gara.

Il presente chiarimento costituisce interpretazione autentica della lex specialis di gara e integra, per quanto di competenza, la documentazione di gara già pubblicata. In caso di eventuale difformità interpretativa, prevale il contenuto del presente chiarimento.
22/04/2026 10:08
Quesito #3
Buongiorno,
con riferimento alla documentazione di gara messa a disposizione sul portale da Codesta Spettabile Amministrazione, si fa presente che risulta mancante i file relativi aL "Determinazione del corrispettivo (parcella)" e "cronoprogramma FSC".

Inoltre con riferimento al punto 6) del paragrafo 5.4 del disciplinare di gara, Struttura Operativa, si chiede di chiarire se un Geologo abilitato all'esercizio della professione da meno di 5 anni ed iscritto al relativo ordine professionale, possa assolvere all'obbligo previsto dalla normativa vigente in caso di costituendo RTP di prevedere la presenza di un GIOVANE PROFESSIONISTA .

Nel ringraziare, si porgono distinti saluti

22/04/2026 11:44
Risposta
RISCONTRO RICHIESTA CHIARIMENTI – DOCUMENTAZIONE DI GARA E STRUTTURA OPERATIVA

In riferimento ai quesiti pervenuti, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Quesito n. 1 (Si segnala la mancanza dei file relativi alla “Determinazione del corrispettivo (parcella)” e al “Cronoprogramma FSC”.)

Risposta
Si prende atto della segnalazione. La Stazione Appaltante provvederà tempestivamente alla pubblicazione/integrazione sulla piattaforma telematica dei documenti indicati, affinché siano resi disponibili a tutti gli operatori economici interessati.

Quesito n. 2 (Con riferimento al punto 6) del paragrafo 5.4 del disciplinare di gara – Struttura Operativa, si chiede se un Geologo abilitato all’esercizio della professione da meno di 5 anni ed iscritto al relativo ordine professionale possa assolvere all’obbligo previsto dalla normativa vigente, in caso di costituendo RTP, di prevedere la presenza di un giovane professionista.)

Risposta
Sì. Qualora il giovane professionista sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’esercizio della professione regolamentata di riferimento, la figura del Geologo abilitato da meno di cinque anni e regolarmente iscritto al relativo Ordine professionale può assolvere al requisito della presenza del giovane professionista nell’ambito del costituendo RTP, fermo restando il rispetto di ogni ulteriore previsione normativa e della lex specialis applicabile alla specifica procedura.

Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni contenute nella documentazione di gara.

Il presente chiarimento costituisce interpretazione autentica della lex specialis di gara e integra, per quanto di competenza, la documentazione di gara già pubblicata. In caso di eventuale difformità interpretativa, prevale il contenuto del presente chiarimento.
22/04/2026 11:57
Quesito #4
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si segnala che nel Disciplinare sono presenti diversi richiami al Capitolato tecnico prestazionale, quale documento di riferimento per la definizione delle prestazioni e delle relative modalità esecutive.
Tuttavia, il suddetto Capitolato non risulta tra la documentazione di gara attualmente disponibile.
Al fine di poter predisporre un’offerta completa e pienamente coerente con la documentazione di gara, si chiede cortesemente di voler chiarire se il Capitolato tecnico prestazionale costituisca parte integrante della documentazione di gara e nel caso affermativo di renderlo, se possibile, disponibile, oppure se le prescrizioni tecniche siano integralmente contenute negli altri elaborati pubblicati.
Si resta in attesa di un cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

29/04/2026 09:57
Risposta
in riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si rappresenta quanto segue.

Il Capitolato tecnico prestazionale richiamato in taluni punti del Disciplinare non costituisce un autonomo elaborato omesso dalla documentazione di gara, bensì un riferimento descrittivo utilizzato in via generale per individuare l’insieme delle prescrizioni tecniche e prestazionali dell’affidamento.

Nel caso di specie, le condizioni tecniche, i contenuti delle prestazioni richieste, gli obiettivi dell’incarico, le modalità di esecuzione e gli elaborati da produrre devono intendersi integralmente desumibili dalla restante documentazione di gara pubblicata, ed in particolare dal Documento di Indirizzo alla Progettazione, dagli elaborati progettuali posti a base dell’affidamento, dal calcolo dei corrispettivi, dallo schema di contratto e dagli ulteriori atti di gara.

Pertanto, non è previsto né necessario un ulteriore separato Capitolato tecnico prestazionale ai fini della formulazione dell’offerta.

Resta fermo che, in caso di eventuali incongruenze interpretative, prevalgono le previsioni contenute nella documentazione ufficialmente pubblicata sulla piattaforma di gara.

Distinti saluti.
23/04/2026 16:14
Quesito #5
Spett.le Stazione appaltante,
si chiede cortesemente di chiarire se la richiesta di inserire massimo 3800 caratteri per ogni pagina di relazione comprenda nel conteggio gli spazi oppure fa riferimento soltanto al singolo carattere alfanumerico.




29/04/2026 10:17
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, premesso che il disciplinare prevede un limite di 3.200 caratteri e non di 3.800, si precisa che il limite massimo di 3.200 caratteri per pagina deve intendersi riferito al conteggio complessivo dei caratteri digitati, ivi inclusi gli spazi, la punteggiatura e i segni di interpunzione.

Tale criterio è finalizzato ad assicurare uniformità redazionale, parità di trattamento tra i concorrenti e omogeneità nella valutazione delle offerte tecniche.

Resta fermo il rispetto degli ulteriori parametri formali previsti dal Disciplinare (formato, numero massimo di pagine, dimensione del carattere, eventuali allegati consentiti, ecc.).

Distinti saluti.

27/04/2026 12:31
Quesito #6
Spett.le Ente,
con riferimento alle esperienze pregresse significative dell’offerta tecnica, si chiede di confermare che possano essere inseriti interventi affini a quelli oggetto dell’affidamento ricadenti nella categoria D.03, avente come destinazione funzionale "Opere di bonifica e derivazioni", in ragione della coerenza tecnico-funzionale con le prestazioni oggetto di affidamento.
Distinti saluti.

29/04/2026 09:59
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si rappresenta che, ai fini della valorizzazione delle esperienze pregresse significative nell’ambito dell’offerta tecnica, possono essere indicati anche interventi riconducibili alla categoria D.03 – Opere di bonifica e derivazioni, purché gli stessi risultino effettivamente affini, pertinenti e coerenti, sotto il profilo tecnico, funzionale e prestazionale, rispetto all’oggetto dell’affidamento.

La riconducibilità e la rilevanza delle esperienze proposte saranno valutate dalla Commissione giudicatrice sulla base del contenuto sostanziale delle prestazioni svolte, del grado di analogia con l’intervento oggetto di gara, della complessità tecnica, delle soluzioni adottate e dell’effettivo contributo dimostrato dal concorrente.

Resta fermo che l’indicazione di esperienze appartenenti a una determinata categoria non comporta alcun automatismo valutativo né attribuzione di punteggio in via presuntiva, essendo rimessa ogni valutazione all’esame comparativo dell’offerta tecnica secondo i criteri previsti dal Disciplinare.
27/04/2026 12:54
Quesito #7
Nell’offerta tecnica - Sub criterio 1.1 Professionalità e adeguatezza dell’offerta viene richiesto di produrre schede servizi relativi ad incarichi afferenti la categoria D.05 e relativi a servizi di sistemi irrigui o di bonifica. SI chiede se è possibile descrivere servizi relativi all’oggetto di gara (irrigazione) che siano certificati in D.04 in quanto tali tipologie di opere generalmente vengono certificati dalle stazioni appaltanti con tale categoria di opere.All’interno del sub criterio 1.3 viene riportato “ Nell’ambito del presente sub-criterio sarà altresì oggetto di specifica valutazione la qualità, completezza e coerenza del piano delle indagini geognostiche e geotecniche proposto dall’operatore economico. Le attività migliorative offerte si intendono comprese nell’offerta nell’organizzazione dell’operatore economico e non comportano incremento del corrispettivo contrattuale.” Si richiede di chiarire che la miglioria si riferisca solo alla modalità di redazione del piano indagini e che siano escluse la realizzazione delle indagini geotecniche dall’incarico professionale , non trattandosi di servizi di ingegneria.
29/04/2026 10:18
Risposta
1. Sub-criterio 1.1 – Esperienze pregresse significative

Con riferimento alla possibilità di indicare servizi certificati nella categoria D.04 in luogo della categoria D.05, si precisa che, ai fini della valutazione del sub-criterio, rileva in via prioritaria la coerenza sostanziale delle prestazioni effettivamente svolte rispetto all’oggetto dell’affidamento e non il mero dato formale della classificazione riportata nel certificato.

Pertanto, possono essere illustrati anche incarichi formalmente ricondotti alla categoria D.04, purché riferiti a interventi inerenti sistemi irrigui, opere di distribuzione idrica, reti irrigue, bonifica o infrastrutture tecnicamente assimilabili, idonei a dimostrare esperienza, professionalità e adeguatezza rispetto alle prestazioni oggetto di gara.

Resta fermo che la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione comparativa delle esperienze presentate sulla base del contenuto tecnico delle stesse, del grado di analogia con l’intervento da affidare, della complessità delle attività svolte e della loro pertinenza ai fini dell’incarico.

2. Sub-criterio 1.3 – Piano delle indagini geognostiche e geotecniche

Si conferma che il riferimento contenuto nel Disciplinare al piano delle indagini geognostiche e geotecniche attiene alla qualità tecnica della proposta metodologica, alla completezza dell’impostazione, alla coerenza con il quadro progettuale e alla capacità dell’operatore economico di definire un adeguato programma conoscitivo a supporto della progettazione.

Tale previsione non comporta l’automatica inclusione nell’incarico dell’esecuzione materiale delle prove, sondaggi o indagini in campo e/o laboratorio, le quali, ove necessarie, saranno eventualmente attivate dalla Stazione Appaltante secondo le modalità consentite dalla normativa vigente e nei limiti delle somme a disposizione del quadro economico.

Le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta devono pertanto intendersi riferite all’impostazione tecnico-metodologica, al coordinamento, alla pianificazione e all’ottimizzazione del piano indagini, senza aggravio del corrispettivo contrattuale.
28/04/2026 12:29
Quesito #8
In merito alla possibilità di subappalto, si chiede conferma del fatto che possa essere subappaltabile la prestazione dell'archeologo, visto che tale figura non è prevista tra le figure minime indicate nel disciplinare. Si pone tale quesito perchè tra le attività subappaltabili previste al punto 8 del disciplinare di gara non vi è espressa previsione di tale possibilità.

29/04/2026 10:19
Risposta
Le prestazioni specialistiche riferibili all’archeologo, ove necessarie ai fini dell’esecuzione dell’incarico e non ricomprese tra le figure professionali minime obbligatorie espressamente richieste dal Disciplinare, possono essere affidate secondo le modalità consentite dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara.

La mancata menzione espressa della figura dell’archeologo nell’elenco delle professionalità minime o tra le attività indicate al punto 8 del Disciplinare non integra, di per sé, un divieto assoluto, dovendosi interpretare la disciplina di gara in coerenza con il principio di tassatività delle cause di esclusione, con il favor partecipationis e con la disciplina generale del subappalto prevista dal D.Lgs. 36/2023.

Pertanto, ove la relativa prestazione abbia natura accessoria, specialistica e scorporabile rispetto all’oggetto principale dell’affidamento, la stessa potrà essere oggetto di subappalto nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente, fermo restando che il concorrente rimane unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali.

Resta in ogni caso fermo l’obbligo di assicurare il possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge in capo al soggetto esecutore delle attività specialistiche affidate.
28/04/2026 16:12
Quesito #9
Con riferimento alla offerta tecnica di cui al disciplinare di gara della procedura in oggetto, si chiede di precisare quanto segue:

I curricula vitae possono essere allegati alla relazione metodologica e non concorrere al computo delle 20 pagine indicate al punto “limiti dimensionali” della relazione di cui al punto B1 di pag. 29/39 del disciplinare di gara?Tra gli allegati grafici che non concorrono al novero del numero totale di pagine consentite pari a 20, può essere annoverato anche l'organigramma di gara?
29/04/2026 10:21
Risposta
1. Curricula vitae

I curricula vitae dei professionisti indicati dal concorrente possono essere allegati all’offerta tecnica quali documenti di supporto illustrativo e non concorrono al computo del limite massimo delle 20 pagine previsto per la relazione tecnica di cui al punto B1 del Disciplinare, purché siano presentati come allegati separati, chiaramente riconoscibili e con funzione meramente esplicativa o documentale.

Resta fermo che la valutazione della Commissione avverrà sulla base dei contenuti esposti nella relazione tecnica e nei documenti espressamente richiesti dalla lex specialis, senza automatismi premiali derivanti dalla sola produzione dei curricula.

2. Organigramma di gara

L’organigramma di gara, ove rappresentato in forma grafica, tabellare o schematica e allegato quale elaborato illustrativo della struttura organizzativa proposta, può essere ricompreso tra gli allegati esplicativi che non concorrono al computo delle 20 pagine, purché mantenga carattere sintetico, funzionale alla migliore comprensione dell’offerta e non si traduca in un mezzo elusivo dei limiti dimensionali previsti per la relazione tecnica.

Resta fermo che eventuali contenuti descrittivi sostanziali, argomentazioni tecniche o sviluppi testuali che avrebbero dovuto trovare collocazione nella relazione principale dovranno essere inseriti nei limiti dimensionali previsti dal Disciplinare.

Il presente chiarimento integra la documentazione di gara e ne costituisce interpretazione autentica per quanto di competenza.
28/04/2026 16:25
Quesito #10
Con riferimento al capitolo 5.4 rubricato "Struttura operativa", e in particolare alla richiesta di sottoscrizione della dichiarazione di impegno da parte dei professionisti componenti la struttura operativa, si chiede gentilmente conferma che la firma autografa o firma digitale debba essere apposta esclusivamente dai professionisti facenti parte della struttura minima di cui al paragrafo 5.4 comma 1

29/04/2026 10:24
Risposta
Con riferimento al paragrafo 5.4 – Struttura operativa, l’obbligo di sottoscrizione della dichiarazione di impegno deve intendersi riferito, in via necessaria, ai professionisti individuati quali componenti della struttura operativa minima obbligatoria richiesta dalla lex specialis di gara, in quanto figure essenziali ai fini della verifica del possesso dei requisiti e dell’effettiva disponibilità delle professionalità minime richieste per l’esecuzione dell’incarico.

Per gli eventuali ulteriori professionisti indicati dal concorrente in aggiunta alla struttura minima, la sottoscrizione potrà essere richiesta o comunque ritenuta opportuna ove la relativa indicazione assuma rilievo ai fini dell’offerta tecnica, dell’attribuzione del punteggio o dell’esecuzione di specifiche prestazioni specialistiche.

Resta fermo che tutti i nominativi indicati nell’offerta dovranno essere effettivamente disponibili in caso di aggiudicazione e che la Stazione Appaltante potrà richiedere ogni necessaria conferma o documentazione in sede di verifica.

Il presente chiarimento integra la documentazione di gara e ne costituisce interpretazione autentica per quanto di competenza.
29/04/2026 17:36
Quesito #11
Per la formulazione di un’offerta che sia la più appropriata e puntuale possibile, chiediamo di mettere a disposizione attraverso portale telematico il DOCFAP e lo schema di contratto. Per la consultazione di codesti documenti chiediamo la concessione di una ulteriore proroga del termine di gara.

04/05/2026 11:49
Risposta
In riferimento alla richiesta pervenuta, si rappresenta quanto segue.

La documentazione di gara resa disponibile sulla piattaforma telematica è ritenuta completa e idonea ai fini della formulazione dell’offerta, in quanto contiene tutti gli elementi essenziali e sufficienti a consentire agli operatori economici una compiuta e consapevole partecipazione alla procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità di cui al D.Lgs. 36/2023.

Con specifico riferimento al DOCFAP e allo schema di contratto, si evidenzia che tali documenti non costituiscono elaborati essenziali ai fini della presentazione dell’offerta, essendo i contenuti progettuali e prestazionali già compiutamente definiti nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), nel disciplinare di gara e nella restante documentazione posta a base dell’affidamento.

Per quanto concerne la richiesta di proroga dei termini, si rappresenta che non sussistono i presupposti per la concessione di ulteriori differimenti, atteso che:
la procedura è inserita nell’ambito di un intervento finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021–2027, soggetto a stringenti vincoli temporali e a milestone procedurali e finanziarie;il rispetto del cronoprogramma dell’intervento costituisce elemento essenziale ai fini della salvaguardia del finanziamento e del conseguimento degli obiettivi programmati;eventuali proroghe determinerebbero un rischio concreto di compromissione delle tempistiche previste dal sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) e dagli atti convenzionali.
Pertanto, il termine per la presentazione delle offerte resta invariato.

Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di formulare ulteriori richieste di chiarimento nei termini previsti dal disciplinare di gara.
29/04/2026 17:37
Quesito #12
In riferimento alle indagini propedeutiche alla progettazione da affidare ad altri operatori con distinta procedura, chiediamo di confermare che i tempi per l’esecuzione di queste attività non rientrano nel computo della tempistica per lo svolgimento della progettazione.

04/05/2026 11:52
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si rappresenta quanto segue.

I tempi contrattuali previsti per lo svolgimento delle attività di progettazione devono intendersi riferiti esclusivamente alle prestazioni affidate all’operatore economico aggiudicatario, così come definite nella documentazione di gara.

Pertanto, le tempistiche relative all’esecuzione di eventuali indagini propedeutiche affidate dalla Stazione Appaltante mediante distinta procedura non rientrano, di norma, nel computo dei tempi di esecuzione della progettazione, fermo restando che:
il progettista è tenuto a garantire il coordinamento tecnico con gli esiti delle indagini e ad adeguare tempestivamente gli elaborati progettuali;i termini contrattuali decorrono secondo quanto previsto nella documentazione di gara e negli eventuali ordini di avvio delle prestazioni;eventuali interferenze tra attività di indagine e progettazione saranno gestite dalla Stazione Appaltante nell’ambito del coordinamento complessivo dell’intervento.
Resta inteso che eventuali sospensioni o adeguamenti dei termini potranno essere valutati nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal contratto, qualora si rendessero necessari per cause non imputabili all’affidatario.
30/04/2026 11:45
Quesito #13
Si chiede se, con riferimento al sub criterio 1.1 (esperienza pregressa), i servizi (le cui pagine è prescritto siano massimo un A3 o due A4 per ciascun servizio) siano ricompresi nelle venti pagine della relazione tecnica, oppure se debbano costituire una relazione a parte, come sembrerebbe dalla lettura della scrittura del sub criterio 1.1 nella tabella di attribuzione dei punteggi. Inoltre, in ogni caso, si chiede se eventuali disegni e grafici relativi a tali servizi similari, possano essere aggiunti al numero massimo di pagine previsto (un A3 o due A4 per ciascun servizio).

04/05/2026 11:54
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si rappresenta quanto segue, in coerenza con i chiarimenti già pubblicati.

1. Schede relative ai servizi (sub-criterio 1.1)

Le schede sintetiche dei servizi relativi al sub-criterio 1.1, da redigersi nel limite massimo di una pagina formato A3 (ovvero due A4) per ciascun servizio, costituiscono elaborati autonomi e separati rispetto alla relazione tecnica illustrativa di cui al punto B1.

Pertanto, non rientrano nel computo delle 20 pagine A4 previste per la relazione tecnica.

2. Elaborati grafici e disegni

Eventuali elaborati grafici, disegni, schemi o planimetrie riferiti ai servizi illustrati nelle suddette schede possono essere allegati quali elementi illustrativi a supporto, senza concorrere al computo delle pagine, purché:
abbiano carattere effettivamente grafico/illustrativo e non descrittivo-testuale;siano coerenti e strettamente pertinenti ai servizi rappresentati;non costituiscano un mezzo per eludere i limiti dimensionali previsti per la relazione tecnica.
30/04/2026 17:56
Quesito #14
In merito ai CV indicati nell'organigramma, si chiede che cosa si intende per formato standard come indicato nel disciplinare. In particolare si chiede se debba essere rispettato anche nei CV il carattere e il limite dimensionale indicato per la relazione tecnica. Ovvero se sia considerato valido il formato di CV proposto dall' ANAC.

04/05/2026 11:57
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si rappresenta quanto segue.

Per formato standard dei curricula vitae deve intendersi un formato strutturato, chiaro e riconoscibile, idoneo a rappresentare in modo sintetico e organico le esperienze professionali, i titoli e le competenze dei professionisti indicati nell’organigramma (ad es. formato europeo/Europass o formati analoghi comunemente utilizzati in ambito professionale).

I curricula vitae costituiscono allegati all’offerta tecnica e, pertanto:
non sono soggetti ai limiti dimensionali previsti per la relazione tecnica (numero massimo di pagine, carattere Verdana 8, limite di caratteri per pagina);possono essere redatti con formato libero, purché ordinato, leggibile e coerente con la finalità informativa del documento.
È pertanto ammissibile l’utilizzo di modelli standard, ivi incluso il formato di curriculum vitae comunemente utilizzato e proposto da ANAC o altri modelli equivalenti.

Resta fermo che i curricula hanno funzione meramente descrittiva e di supporto, mentre la valutazione sarà effettuata sulla base dei contenuti dell’offerta tecnica secondo i criteri previsti dal Disciplinare.

Il presente chiarimento integra la documentazione di gara e ne costituisce interpretazione autentica per quanto di competenza.
05/05/2026 10:17
Quesito #15
Spett.le Ente,

Al punto 14 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO, paragrafo "Garanzia Provvisoria" a pagina 35 del Disciplinare, viene indicata la cauzione provvisoria da stipulare in sede di offerta. Nello specifico: "Ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari all’1% del valore posto a base di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dal medesimo articolo".
La stessa non viene però indicata all’interno della busta amministrativa. Si chiede gentilmente un chiarimento in merito.

Inoltre con riferimento al punto B1) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA, paragrafo "Limiti dimensionali" a pagina 29 del Disciplinare, si chiede di specificare se con 20 pagine si intendano effettivamente pagine oppure facciate.
Nello specifico "La relazione tecnica dovrà essere costituita da un massimo di 20 pagine in formato A4 [...]".

Distinti saluti.

05/05/2026 16:29
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si rappresenta quanto segue.

1. Garanzia provvisoria

Con riferimento al paragrafo “Garanzia provvisoria” di cui al punto 14 del Disciplinare, si precisa che la previsione ivi contenuta deve intendersi pienamente efficace e vincolante ai fini della partecipazione alla procedura.

Pertanto, la garanzia provvisoria deve essere prodotta nell’ambito della documentazione amministrativa (Busta A), anche qualora non espressamente richiamata nell’elenco riepilogativo dei documenti da inserire nella medesima busta, trattandosi di elemento essenziale dell’offerta ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

L’omesso richiamo nella sezione descrittiva della Busta amministrativa è da intendersi quale mero refuso materiale, non idoneo a escludere l’obbligo di presentazione della garanzia.

2. Relazione tecnica – limiti dimensionali

Con riferimento al punto B1 “Relazione tecnica illustrativa”, si precisa che il limite massimo di 20 pagine in formato A4 deve intendersi riferito a 20 facciate complessive.

Pertanto, ciascun foglio A4 è considerato come una singola pagina/facciata, indipendentemente dalla modalità di stampa (solo fronte o fronte/retro), al fine di garantire uniformità e parità di trattamento tra i concorrenti.

Resta fermo il rispetto degli ulteriori parametri formali previsti dal Disciplinare e già oggetto di chiarimento (formato, carattere, allegati esclusi dal conteggio, ecc.).

Il presente chiarimento integra la documentazione di gara e ne costituisce interpretazione autentica per quanto di competenza.
06/05/2026 10:37
Quesito #16
Buongiorno,

in merito alla richiesta della presentazione della garanzia provvisoria, di cui al paragrafo 14 del disciplinare di gara, si richiede di :

- confermare che l'importo dell'1% è da calcolarsi sull'intero importo posto a base di gara, comprendente anche la progettazione, pari ad € 1.246.986,75;

- confermare la possibilità dell’applicazione delle riduzioni ai sensi dell'articolo 106, comma 8 del Codice.

Distinti saluti

06/05/2026 13:20
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si rappresenta quanto segue.

1. Importo della garanzia provvisoria

Si conferma che la garanzia provvisoria, nella misura dell’1% prevista dal Disciplinare, deve essere calcolata sull’importo complessivo posto a base di gara, comprensivo di tutte le prestazioni oggetto di affidamento, ivi incluse le attività di progettazione, per un valore pari a € 1.246.986,75, salvo eventuali riduzioni applicabili ai sensi della normativa vigente.

2. Riduzioni dell’importo

Si conferma altresì che sono applicabili le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, nei casi e alle condizioni ivi stabilite, in presenza delle certificazioni e dei requisiti richiesti.

Resta fermo che:
il concorrente dovrà dichiarare e documentare il possesso dei requisiti che danno diritto alle riduzioni;le riduzioni sono applicate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle relative disposizioni attuative;in caso di partecipazione in forma associata, le riduzioni trovano applicazione nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
Il presente chiarimento integra la documentazione di gara e ne costituisce interpretazione autentica per quanto di competenza.
06/05/2026 12:40
Quesito #17
Poiché nel disciplinare di gara al punto C.2) DICHIARAZIONE DEL PREZZO GLOBALE (sub criterio 2.2) e precisamente a pag. 31 è richiesto quanto segue “Il concorrente dichiara altresì: di aver esaminato tutta la documentazione di gara e di ritenerla adeguata e completa; di accettare integralmente le condizioni contenute nel disciplinare, nello schema di contratto e nel capitolato tecnico; di impegnarsi ad eseguire le prestazioni secondo quanto indicato nell’offerta tecnica e nei tempi offerti.”, al fine di poter emettere la dichiarazione richiesta che deve recare la incondizionata accettazione dei contenuti oltre che del disciplinare anche del capitolato tecnico e dello schema di contratto, si chiede di poter acquisire copia dei documenti citati non presenti a corredo della documentazione a base gara ovvero copia dello schema di contratto e del capitolato tecnico e prestazionale.

06/05/2026 13:39
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si rappresenta quanto segue.

Con riguardo alla previsione contenuta al punto C.2) del Disciplinare, relativa alla dichiarazione di accettazione della documentazione di gara, si precisa che il riferimento al “capitolato tecnico” e allo “schema di contratto” deve intendersi in senso non autonomo, bensì quale richiamo complessivo all’insieme delle condizioni tecniche, prestazionali e contrattuali desumibili dalla documentazione effettivamente posta a base di gara.

Nel caso di specie, tutti gli elementi essenziali per la formulazione dell’offerta e per l’esecuzione delle prestazioni risultano già compiutamente disciplinati nel Disciplinare, nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), negli elaborati progettuali, nel calcolo dei corrispettivi e negli ulteriori atti pubblicati sulla piattaforma.

Pertanto:
non è previsto né necessario un autonomo capitolato tecnico prestazionale, distinto dalla documentazione già resa disponibile;analogamente, lo schema di contratto non costituisce elaborato essenziale ai fini della presentazione dell’offerta, essendo le condizioni contrattuali desumibili dalla lex specialis e dalla normativa vigente.
La dichiarazione richiesta deve quindi intendersi riferita all’integrale accettazione della documentazione di gara effettivamente pubblicata, nonché delle condizioni contrattuali che saranno definite in sede di stipula nel rispetto della normativa applicabile e degli atti di gara.

Non si ritiene pertanto necessario procedere alla pubblicazione di ulteriori elaborati né sussistono i presupposti per la concessione di una proroga dei termini.

Il presente chiarimento integra la documentazione di gara e ne costituisce interpretazione autentica per quanto di competenza.
06/05/2026 16:05
Quesito #18
Buonasera, per la documentazione amministrativa viene richiesta la compilazione del DGUE tramite la piattaforma telematica.
In caso di presentazione nella forma di costituendo RTI, i soggetti mandanti (per i quali non è obbligatoria l'iscrizione al portale), su quale eventuale piattaforma potranno compilare il DGUE? E' accettato allegare un dgue standard compilato, firmato e stampato in pdf dei mandanti?

07/05/2026 10:29
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si rappresenta quanto segue.

Nel caso di partecipazione alla procedura in forma di costituendo RTI, ciascun operatore economico componente il raggruppamento è tenuto a rendere autonomamente il proprio DGUE, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara.

Con specifico riferimento alle modalità operative, si precisa che:
la compilazione del DGUE tramite piattaforma telematica è richiesta per il soggetto che gestisce la partecipazione (mandataria/capogruppo);per i soggetti mandanti, non obbligati all’iscrizione alla piattaforma, è ammessa la presentazione del DGUE in formato standard, compilato, sottoscritto digitalmente e allegato in formato PDF nell’ambito della documentazione amministrativa.
Tale modalità è ritenuta conforme ai principi di proporzionalità, semplificazione e favor partecipationis, nonché idonea a garantire la completezza delle dichiarazioni richieste, senza introdurre oneri non necessari a carico degli operatori economici.

Resta fermo che:
il DGUE di ciascun componente del RTI dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dal soggetto interessato;il contenuto delle dichiarazioni rese dovrà essere coerente e completo rispetto a quanto richiesto dalla documentazione di gara;la Stazione Appaltante si riserva di effettuare le verifiche di legge in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.
Il presente chiarimento integra la documentazione di gara e ne costituisce interpretazione autentica, ai sensi e per gli effetti della lex specialis. In caso di eventuale difformità interpretativa, prevale il contenuto del presente chiarimento, in coerenza con quanto già chiarito in relazione alla documentazione amministrativa
06/05/2026 17:07
Quesito #19
Coerentemente alla risposta al quesito n. 6 e 7, si chiede se anche per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale, per i servizi svolti nel decennio di cui al punto 5.3b) e per i due servizi di punta di cui al punto 5.3c) del disciplinare, sia possibile utilizzare "servizi certificati nella categoria D.04 in luogo della categoria D.05"
o anche in D.03 riferibili a interventi inerenti sistemi irrigui, opere di distribuzione idrica, reti irrigue, bonifica o infrastrutture tecnicamente assimilabili.


07/05/2026 10:31
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si rappresenta quanto segue.

Con riguardo alla possibilità di utilizzare, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui ai punti 5.3 b) e 5.3 c) del disciplinare, servizi certificati in categorie diverse da quelle espressamente indicate, si precisa che:

la maggiore flessibilità interpretativa già riconosciuta in sede di valutazione dell’offerta tecnica – con riferimento alla possibilità di valorizzare servizi anche formalmente ricondotti a categorie diverse (quali D.03 o D.04), purché sostanzialmente coerenti con l’oggetto dell’affidamento – non è automaticamente estensibile alla fase di verifica dei requisiti di partecipazione.

Infatti, per quanto attiene ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, la lex specialis di gara individua in modo puntuale le categorie di riferimento, in coerenza con la normativa vigente, al fine di garantire omogeneità, certezza dei requisiti e parità di trattamento tra i concorrenti.

Pertanto:
ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al punto 5.3 b) (servizi svolti nel decennio) e 5.3 c) (servizi di punta), devono essere indicati servizi riconducibili alle categorie previste dal disciplinare;resta ferma la possibilità di valorizzare, ai fini della verifica del requisito, anche servizi formalmente classificati in categorie diverse (quali D.03 o D.04), esclusivamente nei casi in cui sia dimostrabile, in modo oggettivo e documentato, la piena equivalenza tecnico-funzionale delle prestazioni svolte rispetto a quelle richieste, con particolare riferimento a interventi inerenti sistemi irrigui, opere di distribuzione idrica, reti irrigue, bonifica o infrastrutture assimilabili.
In tali ipotesi, la riconducibilità del servizio sarà oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante sulla base:
del contenuto sostanziale delle prestazioni svolte;del grado di analogia con l’intervento oggetto di affidamento;della complessità tecnica e della tipologia delle opere trattate.
Resta fermo che:
non è sufficiente il mero richiamo formale alla categoria dichiarata, né è ammesso un automatismo di equiparazione tra categorie diverse;l’onere della dimostrazione della pertinenza e della coerenza del servizio indicato grava integralmente sul concorrente.
Il presente chiarimento integra la documentazione di gara e ne costituisce interpretazione autentica, in coerenza con quanto già precisato in relazione alla distinzione tra criteri di valutazione dell’offerta tecnica e requisiti di partecipazione
06/05/2026 17:16
Quesito #20
Con riferimento alla struttura operativa di cui al punto 5.4 del disciplinare, viene indicato al punto 10. che "la proposta della strutture operativa deve essere accompagnata da una dichiarazione di impegno debitamente sottoscritta dai componenti del medesimo, mediante firma digitale...."
Si chiede se, in caso di partecipazione di società che indica quale gruppo di lavoro i propri dipendenti o collaboratori, sia sufficiente che la dichiarazione sia resa dal legale rappresentante.
Se è confermata tale interpretazione, in caso di partecipazione di costituendo RTI, è sufficiente che la dichiarazione di impegno sia presentata da ciascun legale rappresentante per i propri dipendenti e collaboratori, alla stregua dell'altra documentazione di gara sottoscritta solo dai legali rappresentanti di ciascuna società?

07/05/2026 10:33
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si rappresenta quanto segue.

Con riguardo alla previsione di cui al punto 5.4 del disciplinare, relativa alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno da parte dei componenti della struttura operativa, si precisa che tale previsione deve essere interpretata in modo coerente con la natura del rapporto tra operatore economico e professionisti indicati, nonché con i principi di proporzionalità e semplificazione.

In particolare:
nel caso in cui i componenti della struttura operativa siano dipendenti o collaboratori stabilmente inseriti nell’organizzazione dell’operatore economico, è ammesso che la dichiarazione di impegno sia resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società, quale soggetto che ne garantisce la disponibilità ai fini dell’esecuzione dell’incarico;resta ferma la necessità che, attraverso tale dichiarazione, sia inequivocabilmente attestata la effettiva disponibilità delle professionalità indicate e il loro coinvolgimento nell’esecuzione delle prestazioni.
Analogamente, in caso di partecipazione in forma di costituendo RTI:
è ammesso che ciascun operatore economico componente renda la dichiarazione di impegno per i propri dipendenti e collaboratori mediante il proprio legale rappresentante;non è richiesta, a pena di esclusione, la sottoscrizione individuale da parte di ciascun professionista interno alla struttura, purché la dichiarazione resa dal legale rappresentante consenta di ricondurre con chiarezza le singole professionalità all’organizzazione del concorrente e ne garantisca la disponibilità.
Resta fermo che:
per i professionisti esterni all’organizzazione dell’operatore economico (es. liberi professionisti non dipendenti né collaboratori stabili), permane l’obbligo di una dichiarazione di impegno sottoscritta dal singolo soggetto;la Stazione Appaltante si riserva di verificare, in sede di controllo, la reale disponibilità delle figure professionali indicate.
Il presente chiarimento integra la documentazione di gara e ne costituisce interpretazione autentica, in coerenza con quanto già precisato in ordine alle modalità di sottoscrizione delle dichiarazioni e alla struttura operativa minima
06/05/2026 18:22
Quesito #21
Buonasera, con riferimento alla procedura in oggetto, considerato quanto previsto dall’art. 43 del D.Lgs. 36/2023 e dall’Allegato I.9, art. 1, commi 8 e 10, nonché l’importo dei lavori superiore alla soglia per l’obbligatorietà dell’adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, si rileva che tra i documenti di gara non risulta pubblicato il Capitolato Informativo. Poiché il Disciplinare richiede l’utilizzo di metodologie BIM/gestione informativa digitale, si chiede di confermare se, ai fini della predisposizione dell’offerta tecnica, i requisiti informativi minimi da assumere a riferimento siano esclusivamente quelli indicati nel Disciplinare di Gara a pag. 29, ovvero se la Stazione Appaltante intenda rendere disponibile il Capitolato Informativo. Cordiali saluti.

07/05/2026 10:35
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si rappresenta quanto segue.

Con riguardo al tema dell’adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM), si precisa che la documentazione di gara resa disponibile sulla piattaforma telematica deve ritenersi completa e idonea ai fini della formulazione dell’offerta, in quanto contiene tutti gli elementi essenziali necessari a definire il livello di prestazione richiesto, in coerenza con quanto già chiarito per altri profili della procedura .

In particolare:
le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara, ivi comprese quelle riportate a pag. 29 in materia di gestione informativa digitale, devono intendersi sufficienti e vincolanti ai fini della predisposizione dell’offerta tecnica;non è previsto, ai fini della presente procedura, un autonomo Capitolato Informativo quale documento ulteriore rispetto alla documentazione già pubblicata.
Pertanto:
gli operatori economici dovranno formulare la propria offerta sulla base delle prescrizioni contenute nella documentazione di gara disponibile, interpretate in modo sistematico e coordinato;le eventuali proposte migliorative in ambito BIM/gestione informativa digitale saranno oggetto di valutazione nell’ambito dell’offerta tecnica, secondo i criteri previsti dal Disciplinare.
Resta fermo che:
l’eventuale dettaglio delle modalità operative e degli strumenti di gestione informativa digitale potrà essere definito in fase esecutiva, in coerenza con la normativa vigente e con le esigenze dell’intervento;non sussistono i presupposti per la pubblicazione di ulteriori elaborati né per la modifica dei termini della procedura.
Il presente chiarimento integra la documentazione di gara e ne costituisce interpretazione autentica, ai sensi della lex specialis. In caso di eventuale difformità interpretativa, prevale il contenuto del presente chiarimento, in linea con quanto già precisato in relazione alla completezza della documentazione di gara
07/05/2026 09:43
Quesito #22
Buongiorno, si richiede se per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale di cui al punto 5.3 per i servizi svolti nel decennio nella categoria S.03 sia possibile utilizzare servizi attinenti qualificati nella categoria S.04

07/05/2026 10:36
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, si rappresenta quanto segue.

Con riguardo alla possibilità di utilizzare, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 5.3 del disciplinare, servizi qualificati nella categoria S.04 in luogo della categoria S.03, si precisa che:

la flessibilità già riconosciuta in sede di valutazione dell’offerta tecnica – fondata sulla valorizzazione della coerenza sostanziale delle esperienze – non è automaticamente estensibile alla fase di verifica dei requisiti di partecipazione, che resta disciplinata in modo puntuale dalla lex specialis.

Pertanto:
ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere indicati servizi riconducibili alle categorie espressamente previste dal disciplinare;è tuttavia ammessa, in via non automatica, la possibilità di valorizzare servizi formalmente classificati in categorie diverse (quali S.04), esclusivamente nei casi in cui sia dimostrabile, in modo oggettivo e documentato, la piena equivalenza tecnico-funzionale delle prestazioni svolte rispetto a quelle riconducibili alla categoria S.03.
In tali ipotesi, la riconducibilità del servizio sarà oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante sulla base:
del contenuto sostanziale delle prestazioni rese;del grado di analogia con le opere e le attività proprie della categoria S.03;della complessità tecnica e delle caratteristiche strutturali degli interventi.
Resta fermo che:
non è ammesso alcun automatismo di equiparazione tra categorie diverse;l’onere della dimostrazione della pertinenza e della coerenza del servizio indicato grava integralmente sul concorrente.
Il presente chiarimento integra la documentazione di gara e ne costituisce interpretazione autentica, in coerenza con quanto già precisato in relazione alla distinzione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione dell’offerta tecnica
07/05/2026 11:02
Quesito #23
Con riferimento al punto 7 del disciplinare di gara, si chiede di confermare se, nell’ambito della presente procedura, sia ammesso anche l’avvalimento premiale ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023

12/05/2026 10:32
Risposta
Con riferimento al punto 7 del disciplinare di gara, si conferma che non è ammesso l’avvalimento premiale nell’ambito della presente procedura.

Al riguardo, si evidenzia che, pur essendo l’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, la relativa applicazione deve ritenersi limitata alle ipotesi espressamente previste dalla lex specialis di gara e comunque coerente con la struttura dei criteri di valutazione dell’offerta.

Nel caso di specie:
il disciplinare non prevede alcuna forma di valorizzazione premiale connessa all’utilizzo dell’avvalimento;i criteri dell’offerta tecnica risultano strutturati in modo da valorizzare elementi propri dell’operatore economico concorrente (esperienza, professionalità, organizzazione e metodologia), in coerenza con i chiarimenti già forniti;l’introduzione di un avvalimento a fini meramente premiali determinerebbe un’alterazione della par condicio e della comparabilità delle offerte, in contrasto con i principi di trasparenza e proporzionalità.
Resta ferma, invece, la possibilità di ricorrere all’avvalimento nei limiti e per le finalità tipiche (avvalimento “qualificante”), ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal disciplinare.

Pertanto, si conferma che:
l’avvalimento è ammesso esclusivamente quale strumento di qualificazione e non anche in funzione premiale ai fini dell’offerta tecnica.

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

Via dei Ferrovieri 1 - Località Chilivani Ozieri (SS)

- PEC: cbnordsardegna@pec.it
HELP DESK
assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 400 31 280
Attivo dal Lunedì al Venerdì non festivi dalle 09:00 alle 18:00